jon : [post n° 346395]

Validità DURC_ Ma è un fake?

Salve a tutti.

Chiedo a voi un opinione o un consiglio...
Sto ricoprendo il ruolo di direttore dei lavori (NO e come prevede la legge, prima di far subentrare ogni impresa in cantiere va accertata la regolarità contributiva

richiedendo il DURC che comunque non va necessariamente consegnato al comune, in quanto per legge ne vanno comunicati i dati relativi all'impresa, e sarà poi il comune

che ne verificherà la validità, richiedentolo d'ufficio.
.
Il durc a fondo riporta la dicitura valido per 120 gg ! (4 mesi).

Premesso che comunque allego sempre una copia valida del durc (anche se non richiesta), questo per giustificare il fatto che in qualità di direttore dei lavori ho

assolto ai miei compiti verificando che l'impresa fosse regolare.

Scendendo nel caso concreto, mi è capitato in un cantiere che dopo aver consegnato l'inizio lavori e notificato l'impresa (con Durc valido rilasciato una settimana

prima quindi valida!) e relativa documentazione sopra elencata, a distanza di qualche settimana il comune mi scrive comunicandomi l'avvio del procedimento di

sospensione efficacia del titolo abilitativo ed applicazioni sanzioni connesse, notifica all'ordine degli architetti del mio nominativo etc.. che sarebbero state attivate se entro 10 gg dal ricevimento della stessa, non avrei

risposto con valida documentazione.

La ditta in oggetto risultava non regolare a 20gg dopo l'inizio lavori ai fini inps e inail in quanto l'accertamento è stato eseguito da parte degli enti a distanza di

20 gg dalla data di richiesta durc avanzata dal comune anzichè alla data di inizio lavori che quindi avrebbe riscontrato esito positivo. E quindi a seguito di ciò è

scattata per il sottoscritto tutta la procedura e l'anti rivieni studio-commercialista impresa, considerando lo sgomento del committente... un caos totale insomma!...

Ma allora io mi chiedo, (ritornando a sopra), ma quella scritta DURC valido 120 gg ma che cavolo mi rappresenta?, ma soprattutto è possibile che noi tecnici dobbiamo fare da garanti e accertare che le imprese paghino i contributi, e ne rischiamo in prima persona? Senza avere uno strumento , magari online, a disposizione per verificare IMMEDIATAMENTE se l'impresa è regolare o meno? Praticamente rischiamo di continuo, senza avere la possibilità di verifica se non richiedendo il DURC cartaceo. Considerando la mole di imprese che entrano ed escono in un cantiere, e il tempo che ogni impresa impiega fra la richiesta DURC e il rilascio.... CHE CASINO L'ITALIAAAAAAA!!! Questa è la semplificazione ???

che ne pensate?
jon :
Il durc consegnato datato solo 7 gg prima dell'inizio lavori rilasciato dagli enti previdenziali (avente la stessa dicitura durc valido 120gg) , come può gli stessi enti considerarlo non più valido a 30 gg di distanza tanto da bloccare il cantiere e avviare quanto scritto sopra?
Valy :
@Jon: il Durc per l'imprese (e quindi quello che serve per i cantieri) è da richiedere esplicitando nella richiesta (e viene riportata la dicitura sul DURC in alto) per lavori in edilizia privata e dura "solo" 90 gg dalla data del rilascio...se quello che ti è stato consegnato dura 120 non è per la funzione che serve a te.... probabilmente ti hanno dato un DURC con su scritto per altri usi consentiti dalla legge o una roba del genere e il Comune te lo ha contestato con tutte le conseguenze del caso.
jon :
A parte che se anche fosse stato di 90 gg , riantrava ancora nel periodo di validità ma comunque Il periodo di validità del Durc è 120 giorni dalla data di rilascio per i documenti emessi dopo
il 21 agosto 2013. I Durc emessi in precedenza valevano 90 giorni

www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-09-23/tempo-chiedere-du…

Ho spiegato e il motivo della contestazione è ben altro!
per essere chiari carico la copia del durc: (ovviamente per privacy ho oscurato i dati)

http://postimg.org/image/u4013ujof/
giulio :
il DURC!! Che tasto dolente!! sono d'accordo con te, jon. ma al tuo link con 24ore del sett2013 rispondo con
www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/75249/addio-durc-la-regolarita… del marzo 2014!! la semplificazione promessa dove sta?? ma soprattutto se avete individuato che il DL deve garantire la corresponsione degli onori fiscali e previdenziali dell'impresa il DURC non dovrebbe produrlo a fine lavoro anziché all'inizio
ivana :
ma in questo caso non è l'impresa ad aver dichiarato il falso? nella scia dichiara infatti di essere in regola con i contributi, ed il responsabile dei lavori che firma la dichiarazione art 90 dpr 380? (in genere la faccio firmare al committente)
Valy :
@Jon: chiedo scusa per l'inesattezza della mia risposta, non ero aggiornata sul prolungamento del DURC, ormai non chiedendolo più il Comune, quelli che mi arrivano (se mi arrivano - perché la parte sugli adempimenti delle imprese le faccio compilare direttamente a loro), sono tutti vecchi solo per prendere i dati che servono.
Comunque guardando il Durc che hai postato salta all'occhio che per quanto riguarda l'INPS l'impresa risulta regolare al 2011 mentre tutte le altre date sono al 2014, a me può far venire in mente o che c'è stato un errore da parte della cassa che lo ha emesso o che è stato contraffatto (e con Photoshop o simili ci vuole davvero pochissimo), probabilmente è per questo che il Comune ha bloccato il tutto immediatamente dopo 20 gg... ma alla fine sta impresa era regolare o meno?
@Ivana: sono d'accordo con te è l'impresa e il committente/responsabile dei lavori che ci vanno di mezzo burocraticamente e non il d.l.
biba :
Ossignur, ci mancherebbe solo che il povero D.L. fosse responsabile pure della regolarità contributiva dell'impresa!! Almeno questo è in capo al committente.
Anche io sapevo della validità a 120 giorni del DURC ...e mi avete fatto prendere un discreto infarto, avendo da poco aperto un cantiere con durc considerato valido 4 mesi :-))
jon :
dAL SITO DELLA CASSA EDILE DI MACERATA:

www.cassaedilemacerata.it/public/documenti/documento_31.pdf

ART. 1 COMMA 6) A)

6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a
comunicare:
a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi
professionali ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente; ....
Valy :
@Jon: il testo che linki è aggiornato al 2006, probabilmente ci saranno stati degli aggiornamenti visto che nel frattempo nel 2008 è entrato in vigore, abrogando la legge 494 a cui fa riferimento il testo che citi, il T.U. 81/2008 revisionato addirittura a maggio 2014, ... cmq sia se per caso il comune di Macerata non ha fatto aggiornamenti, per quanto riguarda l'art 1 che citi (quello che in realtà interessa a te) dice "il committente o il Responsabile dei Lavori, PUO' affidare al direttore dei lavori ... etc" : ciò vuol dire che gli adempimenti sono in capo al committente o al R.L. a meno che non delegano il D.L.
La delega, per essere valida deve avere le caratteristiche descritte nel art. 16 del su citato T.U. che in sintesi dice che la delega deve: essere scritta, avere data certa (quindi fatta timbrare col timbro digitale in Uff. postale, piuttosto che mandandosi una raccomandata a se stessi, etc...),che il delegato abbia i requisiti necessari per poter svolgere la funzione delegata, che dia al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, che dia anche l'autonomia di spesa (cioè un portafoglio) e, soprattutto sia accettata per iscritto dal delegato...
se tu, come DL non sei stato delegato in questo modo puoi stare tranquillo che non hai alcuna responsabilità riguardo il DURC e anche se dovessero segnalarti all'Ordine puoi fare ricorso citando questa cosa...
in bocca al lupo
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