Manovra: IVA al 21% e altre novità fiscali per i professionisti

La Camera ha votato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto 138. Dunque la Manovra è legge, già firmata da Capo dello Stato, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista entro questo fine settimana.

Tante le novità fiscali con le quali in contribuente dovrà confrontarsi: sacrifici più o meno duri a favore del pareggio di bilancio, anticipato al 2013. Misure da 54 miliardi, e, ad assicurare una cospicua parte delle nuove entrate arriverà l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria che dal 20 passerà al 21% per le fatture emesse a partire dal 17 settembre 2011.

Inoltre: novità per le società di comodo, resta quanto già contenuto nel decreto riguardo ai nuovi limiti (2500 euro) per i pagamenti in contanti e passa anche l'introduzione del meccanismo di sospensione dall'albo per reiterata violazioni dell'obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi.

Aggiornamento del 19 settembre
La legge di conversione (legge n. 148/2011) pubblicata in GU del 16 settembre è già in vigore e intanto per l'aumento IVA arrivano le prime istruzioni dall'Agenzia delle Entrate, che in apposito comunicato stampa chiarisce:

«Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile».

Aggiornamento del 7 dicembre 2011
Il decreto "salva Italia" (DLgs 201/2011) introduce nuovi limiti per l'utilizzo del contante e di titoli al portatore. Il limite è abbassato da 2500 a 1000 euro a partire dal 1° gennaio 2012.

Nello stesso decreto novità anche per l'IVA. Per evitare il taglio lineare delle agevolazioni fiscali previsto dalla manovra di luglio, e dunque attuare la delega fiscale ed assistenziale in essa inserita, l'IVA potrebbe aumentare (se necessario) di 2 punti percentuali. Un aumento che porterebbe le aliquote a 23 e 12% a partire dal secondo semestre 2012.

IVA al 21%

L'incremento di un punto percentuale scatterà già con l'entrata in vigore della legge, e quindi il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dunque bisogna prepararsi: rincareranno i prezzi e sarà necessario ritoccare le fatture. La maggiorazione, infatti, si applicherà ogni qualvolta, per una cessione di un bene o per la prestazione di un servizio, non sia applicabile l'aliquota ridotta del 4 e del 10%.

In definitiva, le fatture con data successiva al 17 settembre 2011 dovranno riportare l'IVA non al 20 ma al 21%. Sembra semplice, ma alcuni dubbi possono sorgere per quelle operazioni effettuate a cavallo dell'entrata in vigore. La regola generale è fare riferimento al compimento della prestazione di servizi, e dunque al pagamento dei corrispettivi o alla data di emissione della fattura se precedente al pagamento.

Periodo transitorio

Più in particolare, le incertezze possono nascere in riferimento ad acconti già pagati, all'emissione di fatture pro-forma, alle fatture emesse e non saldate, nonché ai casi di esigibilità differita.

Per fatture emesse alla data di entrata in vigore della legge e non ancora pagate, la prestazione del servizio si intende già effettuata e si applicherà l'aliquota al 20%. Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si sia pagato esclusivamente l'acconto, si applicherà il 21% alla fattura a saldo e per l'acconto resterà l'aliquota del 20%.

Quanto alle fatture pro-forma alle quali non ha fatto seguito ancora l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, si dovrà fare riferimento alla data della seconda e dell'effettivo pagamento. Dunque se la fattura ha data successiva all'entrata in vigore della legge si applicherà l'IVA al 21%.

Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il giorno precedente all'entrata in vigore della legge, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA da applicare resta al 20%.

Vedi il modulo di calcolo della fattura professionale on-line

Altre novità fiscali

Società di comodo

La lotta all'evasione sfocia in una stretta sulle società di comodo: quelle società "non operative" che non esercitano alcuna attività economica ma vengono costituite con l'unico scopo di evadere il fisco. Si tratta di società a cui vengono intestati beni privati - soprattutto di lusso - con il vantaggio prevalente della deducibilità dei costi.

La novità è che verranno presunte tali le società che per 3 anni consecutivi si dichiarano in perdita. Ne consegue che sia per le società di comodo che per quelle operative ma con conti in rosso per 3 anni consecutivi, verrà applicata un'imposta sul reddito delle società (Ires) maggiorata del 10,5%. A ciò si aggiunge «l'introduzione di una nuova ipotesi di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società e l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato».

Nuovi limiti per i pagamenti in contanti

Tra le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale vi è anche la riduzione da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore (art. 2 comma 4).  Una limitazione che riguarda anche gli assegni bancari che, per importi maggiori o uguali a 2500 euro dovranno riportare la clausola di non trasferibilità.

Meccanismo di sospensione disciplinare dall'Albo

Per la lotta all'evasione, inoltre, vi è l'introduzione di sanzioni a carico dei professionisti iscritti ad albi ai quali siano state contestate, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi. La sospensione va da 3 giorni a d un mese, ma in caso di recidiva, il periodo si amplia da 15 giorni a 6 mesi.

di Mariagrazia Barletta architetto

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