Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi: primi chiarimenti e nuova modulistica

Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi: primi chiarimenti e nuova modulistica

Il nuovo Regolamento (DPR 151/2011) - ormai in vigore - riforma le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette a controllo da parte del Vigili del fuoco ed ecco che, con lettera circolare n.13061, arrivano i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno. Si tratta di indicazioni necessarie per rendere attuative le nuove disposizioni e uniformare gli iter di controllo e di autorizzazione. Ma soprattutto si delinea un nuovo ruolo del professionista abilitato, chiamato ad assumersi maggiori responsabilità.

Inoltre viene aggiornata la modulistica ed introdotti i moduli per le nuove istanze, mentre sul sito www.vigilfuoco.it è già disponibile l'applicativo per confrontare le attività del nuovo elenco con le 97 ormai riformulate: in modo molto semplice è possibile ottenere immediatamente sia la classificazione della categoria di rischio (A, B, C), sia il corrispettivo da versare ai Vigili del fuoco per ciascun servizio richiesto, almeno finché non saranno definite le nuove tariffe. Quanto all'applicativo Prevenzione incendi 2000 per l'inserimento e trattazione delle pratiche on line, la conclusione del suo aggiornamento è prevista per i primi di novembre.

Il nuovo ruolo del professionista

Con l'introduzione della SCIA il cambiamento del ruolo del professionista è sostanziale. Con la richiesta di rilascio del CPI il titolare dell'attività dichiarava la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e all'istanza erano allegate le dichiarazioni e certificazioni riguardanti la conformità di strutture, impianti, attrezzature e opere di finitura, alcune delle quali a firma del professionista.

Ora restano invariati i compiti del tecnico per quanto riguarda le dichiarazioni e certificazioni probanti ai fini della sicurezza antincendio, che restano invariate, ma in più, è lo stesso professionista ad asseverare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati. Asseverazione che accompagna la SCIA e che dunque riguarda tutte le attività dell'allegato I al DPR, di qualsiasi categoria.

Una semplificazione arriva, però, con il rinnovo periodico di conformità che sostituisce la richiesta di rinnovo del CPI: ad esso si allega l'asseverazione del professionista iscritto alle liste del Ministero nella quale egli attesta la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva. Ma, attenzione, anche se non è esplicitato nel DPR, non si tratta più di una perizia giurata, con la conseguenza che il professionista non dovrà più recarsi in tribunale.

Chiarimenti: SCIA contro CPI

Si delinea la natura della SCIA antincendio: si tratta di un procedimento conclusivo di autorizzazione, unico per le attività di tipo "A". Essa produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Quest'ultimo, ancora presente per le attività "C" è però declassato da provvedimento finale di un procedimento amministrativo a semplice risultato di un controllo e senza alcuna validità temporale.

I controlli più blandi e permissivi

Già il regolamento stabiliva controlli a campione per le attività meno pericolose, di categoria A e B. Con la lettera circolare del Ministero si quantificano tali controlli: ogni anno saranno definiti in tipologie e numero. Di sicuro le verifiche che riguarderanno le nuove attività dovranno coinvolgere almeno il 2% delle stesse, individuate tramite sorteggio.

Ma cosa succede se i Comandi Provinciali dovessero riscontrare carenze? Il Comando non sarà obbligato a prescrivere in ogni caso l'interruzione dell'attività, ma potrà chiedere all'interessato di conformarsi entro un termine congruo, valutando che questo sia possibile e richiedendo al titolare che la prosecuzione dell'attività avvenga garantendo un grado di sicurezza equivalente, anche mediante l'organizzazione di specifiche misure tecnico-gestionali.

I casi particolari ed il periodo transitorio

Si forniscono informazioni più dettagliate per il periodo transitorio, esplicitando le diverse casistiche. Ad esempio per le attività che in virtù della nuova normativa non dovessero risultare più soggette ai controlli, si chiarisce che sarà il Comando provinciale a comunicare ai titolari interessati che su di esse non verrà espresso più parere di merito. Sarà comunque obbligatorio il rispetto della normativa tecnica di riferimento o dei criteri generali di prevenzione incendi.

Per le attività di nuovo inserimento nell'elenco allegato al DPR, il tempo per adeguarsi scade il 6 ottobre 2012, data in cui le stesse dovranno aver concluso tutti gli adempimenti prescritti.

Altra indicazione importante riguarda la presenza in un'unica pratica di attività di categorie diverse. Se sono compresenti attività di tipo A, B e C il progetto da sottoporre ad esame si riferirà solo alle attività B e C, ma bisognerà comunque indicare l'attività di tipo A sia negli elaborati che nella relazione tecnica, al fine di valutare possibili interferenze. Salvo, poi, affrontare in maniera approfondita il rispetto delle regole tecniche per le attività A in fase di presentazione della SCIA.

di Mariagrazia Barletta architetto

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pubblicato in data: 21/10/2011

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