Urbanizzazione a scomputo, gara solo per opere di rilevanza comunitaria

Le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate senza gara, direttamente dal privato titolare del permesso di costruire ed a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti, sempre, però, che l'importo dei lavori sia inferiore alla soglia comunitaria.

E' quanto stabilisce l'art. 45 del decreto "salva Italia", ormai convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 214/2011).

Già introdotto nel Decreto Sviluppo e poi cancellato in sede di conversione, il provvedimento viene nuovamente proposto - questa volta però con successo -  nella nuova legge. Essa aggiunge il comma 2 bis all'art. 16 del TU Edilizia (DPR 380/2001) stabilendo che, per interventi di  attuazione dei piani urbanistici generali o particolareggiati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria - di importo inferiore alla soglia comunitaria - è a carico del titolare del permesso di costruire e per esse non si applica il Codice dei contratti pubblici.

Il titolare di un permesso di costruire o l'attuatore di un piano di lottizzazione o altro piano attuativo può decidere di realizzare le opere di urbanizzazione in maniera diretta, andando poi a scomputare la spesa dagli oneri di urbanizzazione dovuti come contributo di partecipazione ai costi di trasformazione del territorio. E' quanto stabilito dal TU Edilizia (art. 16). Per le opere di urbanizzazione al di sotto della soglia comunitaria, era però, necessario indire una gara secondo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno 5 operatori (art.122, co.8 Codice dei contratti).

Ora la procedura cambia: strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, fognature, reti idriche, reti di approvvigionamento di energia elettrica e gas, verde attrezzato, che siano di importo inferiore alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio pari a 5milioni di euro), potranno essere realizzati dal privato o dall'attuatore del piano secondo le modalità e le garanzie stabilite dal comune, ma senza alcuna gara.

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando continuerà a trovare applicazione solo per le opere di urbanizzazione secondaria di importo inferiore alla soglia comunitaria; mentre per le opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie di rilevanza comunitaria nulla cambia (resta quanto disposto dall'art.32, co.1, lettera g). Resta ferma quindi l'indizione della gara, in procedura aperta o ristretta, sulla base di un progetto preliminare che la stazione appaltante può richiedere al titolare del permesso, con possibilità da parte dello stesso di svolgere funzione di stazione appaltante.

di Mariagrazia Barletta architetto

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