Consigli di disciplina, un altro tassello alla Riforma delle professioni

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, il Regolamento per la designazione dei componenti dei consigli di disciplina, adottato dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Con l'istituzione degli organi di disciplina, il Regolamento dà attuazione ad uno dei tasselli della Riforma delle professioni (DPR 137/2012). Le novità però non si applicheranno subito, avranno efficacia solo dopo le elezioni di rinnovo dei consigli degli Ordini provinciali attualmente in carica.

I nuovi organi saranno indipendenti rispetto ai consigli provinciali e valuteranno le questioni disciplinari degli iscritti all'albo. Negli ordini provinciali le funzioni amministrative saranno così separate dalle disciplinari. La divisione delle competenze e l'indipendenza tre le due funzioni sarà garantita dall'incompatibilità della carica di componente del consiglio di disciplina con quella di consigliere dell'Ordine o del Consiglio Nazionale.

I componenti saranno nominati dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio dell'ordine. Saranno scelti tra i nominativi indicati dallo stesso consiglio provinciale e il numero di componenti sarà pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli dell'Ordine.

La nomina e i requisiti dei consiglieri disciplinari

Per essere candidabili, gli aspiranti consiglieri dovranno essere iscritti all'albo degli Architetti PPC da almeno 5 anni; non avere legami di parentela entro il 3° grado, né essere coniugi, né avere legami societari con i professionisti eletti al consiglio dell'Ordine; non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria, salvi, in entrambi i casi, gli effetti della riabilitazione. Infine non bisogna aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ed è indispensabile essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo. Chi ne vorrà farne parte dovrà presentare richiesta entro i 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio dell'Ordine.

I consigli disciplinari possono essere composti massimo per un terzo da membri esterni non iscritti all'albo degli architetti, purché di comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale. In previsione delle esigenze degli ordini più piccoli, e su richiesta degli stessi, potranno essere costituiti consigli interprovinciali o regionali. A disporre l'area di competenza e a designarne la sede sarà il ministero della Giustizia sentito il CNACCP.

di Mariagrazia Barletta architetto 

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