APE Attestato di Prestazione Energetica, pasticcio sull'applicazione della normativa regionale

È caos intorno al nuovo attestato di prestazione energetica (Ape).
Con la conversione in legge del decreto 63/2013 nascono dubbi sulla applicazione della normativa regionale attualmente in vigore. Il ministero dello Sviluppo economico tenta di dissipare le perplessità, rispondendo con una nota agli appunti esposti dal Sole 24 Ore. Gli articoli del quotidiano economico hanno sollevato il problema dell'applicazione della normativa regionale in relazione a due novità inserite nella legge di conversione del decreto 63/2012. Le innovazioni riguardano la modifica della clausola di cedevolezza contenuta nel DLgs 192/2005 e l'annullamento di contratti di fitto e di compravendita nel caso in cui si disattenda all'obbligo di allegazione dell'Ape.

Il problema è che nonostante i chiarimenti ministeriali, le perplessità persistono.

La clausola di cedevolezza

In questo momento, infatti, il panorama normativo appare poco chiaro. La legge 90/2013 ha modificato la clausola di cedevolezza del DLgs 192/2005. Prima della correzione, la clausola stabiliva che la legge statale in materia di prestazione energetica in edilizia si "ritraeva" di fronte alla legislazione regionale qualora quest'ultima avesse recepito la direttiva 2002/91/Ce. Solo in tal caso prevaleva la legge regionale. Ora la situazione cambia e, secondo la nuova formulazione, la normativa regionale prevale su quella statale qualora questa abbia recepito, non più la direttiva 2002/91/Ce, ma quella più recente, la 2010/31/Ce.

L'intento della clausola viene spiegato in un documento della Camera. Essa viene riscritta con una doppia finalità: da un lato per rispettare le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari, attribuite alle regioni dal nuovo art. 117 della Costituzione, e dall'altro per garantire allo Stato uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni.

In questo modo viene a crearsi un triplice scenario

Regioni che non hanno legiferato

Per le regioni che non hanno legiferato in materia di certificazione energetica il problema non sussiste (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna). Continua ad applicarsi la normativa nazionale così come avveniva prima del 4 agosto, data di entrata in vigore della legge 90/2013. Si redigerà l'attestato seguendo la normativa nazionale (DLgs 192/2005 e DPR 59/2009) e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI), solo che il documento si chiamerà Attestato di prestazione energetica (Ape) e non Attestato di certificazione energetica (ACE). Ciò finché la metodologia di calcolo dell'Ape non sarà aggiornata da uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico. Con i nuovi decreti infatti sarà abrogato il DPR 59/2009 e le modalità di calcolo saranno aggiornate alla direttiva 2010/31/Ce.

Regioni che hanno attuato la direttiva 2010/31/Ce

Nessun cambiamento per le regioni e provincie autonome che con proprie leggi hanno recepito la direttiva 2010/31/Ce. Tra queste la Liguria (LR 23/2012), la Valle d'Aosta (Dgr 1606/2011) e la provincia di Bolzano (Dgp 939/2012), in cui si continuerà ad applicare la legge regionale.

Regioni che non hanno attuato la direttiva 2010/31/Ce

I dubbi nascono per le altre regioni in cui la legislazione locale non è stata adeguata alla direttiva 2010/31/Ce. La clausola di cedevolezza lascia dedurre che in queste regioni non sia più possibile seguire la legge regionale ma sembrerebbe prevalere la legge statale, a cui gli attestati di prestazione energetica dovrebbero conformarsi. Un cambio di regole che appare assurdo, perché i certificatori dovrebbero applicare, dall'oggi al domani, un procedimento diverso da quello fino ad ora utilizzato, e con tutti i dubbi che il caso comporta.

La nullità degli atti

I dubbi risultano ancora più preoccupanti in relazione ad una seconda novità introdotta dalla legge di conversione. L'articolo 3 bis della legge stabilisce una sanzione molto dura: la mancata allegazione dell'Ape ai  contratti di vendita, di locazione e di trasferimento di immobili a titolo gratuito, causa la nullità degli atti (il decreto invece prevedeva la sola sanzione amministrativa).

La risposta del ministero non dissipa i dubbi

Il ministero dello Sviluppo economico ha dato una risposta al problema. Con nota 16416 del 7 agosto ha affermato che fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto 63/2013, nelle regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE - e non della 2010/31/Ce come afferma la clausola di cedevolezza - continueranno ad applicarsi le normative regionali in vigore. Ma le perplessità restano nonostante il chiarimento, perché la legge 90/2013 e in particolare la clausola di cedevolezza afferma un principio diverso rispetto alla conclusione del ministero dello Sviluppo economico.

Seguire le indicazioni ministeriali o la clausola di cedevolezza?

Cosa succede allora se viene allegato un attestato di prestazione energetica redatto secondo una legge regionale non adeguata alla direttiva 31/2010/Ce? Un attestato sbagliato ha gli stessi effetti di una mancata allegazione? In una situazione per ora poco chiara, uno sbaglio potrebbe nascere dall'applicare erroneamente la legge regionale al posto dei decreti nazionali, seguendo quanto dice il ministero, o viceversa, dall'applicare alla lettera la clausola di cedevolezza, facendo prevalere la norma statale laddove la legge regionale non sia stata adeguata alla direttiva 2010/31/Ce. Ma un errore, indotto dalla mancanza di chiarezza, potrebbe produrre effetti molto grossi, ovvero annullare gli atti di compra vendita o di locazione.

L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è così riscritto:

«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento».

di Mariagrazia Barletta architetto

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