Decreto Irpef e fisco, le principali novità

Più soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 26mila euro (lordi) e riduzione delle aliquote IRAP. Novità anche per la fatturazione elettronica, anticipata a marzo 2015. Il decreto ribattezzato "IRPEF" è convertito in legge. Le novità in materia di fisco.

» Testo coordinato del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Bonus IRPEF

Confermata la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ai quali viene riconosciuto un credito di 640 euro se i redditi non superano i 24mila euro. Una somma che decresce per i redditi superiori a 24mila euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia dei 26mila euro.

A fornire chiarimenti riguardo ai beneficiari del bonus fiscale, è stata l'Agenzia delle Entrate (circ. 8/E 2014 e circ. 9/E 2014). Il bonus è scattato a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014 (a partire dalla retribuzione di maggio) ed è valido solo per quest'anno. Sarà la legge di Stabilità a rendere l'intervento strutturale, privilegiando le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

Ne beneficiano, così come hanno chiarito dalle Entrate, anche coloro che ricevono somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale. Sono inclusi nel bonus, inoltre, anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

IRAP, calano le aliquote di base

Viene introdotto un taglio del 10% dell'aliquota base dell'IRAP, che per i professionisti passa dal 3,9 al 3,5 per cento. Una rimodulazione che ha effetto «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013» e che dunque sarà applicata a giugno 2015, quando ci si ritroverà a pagare il saldo del 2014.

Per gli acconti di giugno e novembre di quest'anno si applica un'aliquota intermedia che si colloca a metà tra la vecchia del 3,9 per cento e la nuova del 3,5. Per il calcolo degli acconti previsionali, utilizzato quando si prevede di conseguire redditi minori rispetto al periodo d'imposta precedente, l'aliquota è infatti del 3,75 per cento. In pratica il contribuente farà una previsione del reddito che raggiungerà nel 2014, in base alla quale pagherà gli acconti, che, in sede di saldo, verranno poi scomputati dall'imposta effettivamente dovuta. La riduzione, è da precisare, non incide sulle aliquote IRAP regionali.

Limite per  consulenze e collaborazioni per le amministrazioni pubbliche

Per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di co. co. co., la PA potrà destinare risorse fino ad una certa soglia. Viene fissato un limite di spesa calcolato in base ai costi del personale. Sono esclusi da tale limite: università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il tetto di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non potrà superare una certa soglia, calcolata in percentuale alla spesa per il personale ed in riferimento all'anno 2012. Tale percentuale è del 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni e dell'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni. Ad esempio, un ente che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicherà la soglia percentuale del 4,2 per cento, e dunque potrà conferire incarichi  fino al limite di 126mila euro.

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le percentuali di riferimento variano leggermente. Sono pari al 4,5 della spesa del personale, per le amministrazioni che hanno speso fino a 5milioni, e dell'1,1% per gli enti che hanno corrisposto al personale più di 5milioni di euro.

I limiti di spesa si applicano già dal 2014. Qualora, quindi, già da quest'anno i parametri fissati siano stati già superati, viene previsto che gli incarichi e i contratti di co.co.co. in corso possano essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

Fattura elettronica: la data è anticipata

Si accelera sulla fatturazione elettronica, anticipando al 31 marzo 2015 il termine entro cui tutte le amministrazioni centrali dovranno adeguarsi all'obbligo di ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico. Prima dell'intervento del decreto la data di riferimento era il 6 giugno 2015. Non varia invece il  termine di riferimento per ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali previdenziali, i quali dal 6 giugno di quest'anno non accettano pagamenti in formato cartaceo. (Vedi: Fattura elettronica, obbligatoria dal 6 giugno).

Altra novità riguarda la tracciabilità. Tutte le fatture elettroniche emesse dovranno riportare il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla legge sulla tracciabilità (legge 13 agosto 2013, n. 136). Esonerati ad esempio: gli affidamenti in house e le prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta. Nelle fatture elettroniche relative ad opere pubbliche, ad interventi di manutenzione straordinaria o finanziati da contributi comunitari dovrà essere inserito il CUP (Codice Unico di Progetto). Le fatture che non riportano i due codici, non potranno essere pagate dalla pubblica amministrazione.

Infine, viene istituito, presso ogni PA, il registro unico delle fatture (a partire dal 1° luglio 2014). 

Debiti dell PA

Per il 2014 vengono incrementate le risorse del  "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", al quale vanno 6 miliardi di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013. 

di Mariagrazia Barletta

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