Inarcassa: il 4% non si applica al fatturato estero

Società di ingegneria e professionisti singoli o associati non dovranno più applicare il contributo integrativo del 4% ai fatturati esteri. Si tratta di una novità già in atto e inserita nel Regolamento generale di previdenza della Cassa previdenziale degli architetti ed ingegneri italiani.

Il provvedimento era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa lo scorso febbraio ed ora è diventato definitivo con l'approvazione da parte dei ministeri vigilanti, arrivata il 7 agosto. L'intervento della Cassa era nato in risposta ad un problema normativo che scaturiva dalla legge di stabilità 2013, che a sua volta recepiva disposizioni comunitarie in materia di IVA. 

«Dal primo gennaio 2013, alla luce dell'approvazione della legge di stabilità per il 2013 che aveva recepito alcune disposizioni delle direttive UE in materia di IVA, professionisti, studi professionali e società avrebbero dovuto calcolare la base imponibile ai fini del versamento del contributo previdenziale integrativo anche sul fatturato estero, con un effetto penalizzante estremamente grave sulla competitività nei confronti dei concorrenti stranieri», faceva notare Patrizia Lotti, presidente dell'OICE, in una nota.

In definitiva, le disposizioni della legge di stabilità, che avevano come conseguenza l'applicazione del contributo del 4% sui fatturati esteri, non hanno più effetto. «Su tali corrispettivi - recita ora il Regolamento - non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente». 

La novità è recepita dal Regolamento previdenza attraverso il nuovo articolo 5.1 bis. Come conseguenza della "rettifica", anche i modelli di dichiarazione 2013 sono stati già modificati.

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