Sblocca Italia: niente Docfa per la manutenzione straordinaria. Le semplificazioni in Gazzetta

Il decreto Sblocca Italia approda in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è già in vigore e dedica un corposo capitolo alle semplificazioni in materia edilizia. Numerosi i ritocchi al Testo Unico (DPR 380/2001).

Attraverso una modifica alla definizione di manutenzione straordinaria, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) viene estesa anche a frazionamenti ed accorpamenti. Si accorciano i tempi del permesso di costruire, che non possono più essere raddoppiati automaticamente nei Comuni con più di 100mila abitanti. Niente più Docfa per le opere soggette a CIL e CILA. Queste ed altre le nuove previsioni del Testo Unico.

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La manutenzione straordinaria include accorpamenti e frazionamenti. Autorizzazione con CIL asseverata

Cambia la definizione di manutenzione straordinaria, che nella nuova formulazione include anche le opere e le modifiche interne (anche strutturali) che abbiano come conseguenza l'alterazione delle superfici delle singole unità immobiliari. A condizione, però, che «la volumetria complessiva degli edifici» e la destinazione d'uso precedente siano rispettate.

Sempre che non si vada a modificare la volumetria complessiva e si conservi la destinazione d'uso, rientrano in manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento e di accorpamento di unità immobiliari, anche se comportano una variazione del carico urbanistico.

Tutti gli interventi che ricadono in manutenzione straordinaria, compresi quindi i frazionamenti e gli accorpamenti, sono autorizzati tramite CIL asseverata, a patto, però, che non riguardino le parti strutturali degli edifici. Condizione, quest'ultima, che dovrà essere attestata dal professionista. Viene eliminata la previsione della data certa per quanto riguarda la relazione tecnica.

Nel campo d'azione del permesso di costruire restano gli interventi che comportano «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti». 

Niente Docfa per le opere soggette a CIL e CILA

Per tutti gli interventi che richiedono una Comunicazione di inizio lavori, che sia o meno asseverata, la presentazione della pratica è valida anche ai fini dell'aggiornamento catastale. Sarà compito dell'amministrazione comunale inoltrare la pratica direttamente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad aggiornare lo stato di fatto.

Diminuzione dei tempi di rilascio del permesso di costruire

I termini che il TU fissa per la formulazione della proposta di provvedimento (normalmente 60 giorni) non si raddoppiano più automaticamente per i Comuni con più di 100mila abitanti. Il raddoppio è concesso solo in caso di progetti particolarmente complessi. La complessità deve essere motivata da parte del responsabile del procedimento.

Varianti ai permessi di costruire autorizzate con SCIA

Le varianti ai permessi di costruire (che non costituiscano variante essenziale) sono realizzabili tramite una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le varianti devono però essere conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed essere attuate dopo l'acquisizione di eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio, etc... Le variazioni vanno comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

Per le aziende la CIL asseverata vale solo se gli interventi non "toccano" le parti strutturali

Le modifiche interne ai fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa continuano ad essere soggette a Comunicazione di inizio lavori asseverata, purché gli interventi non vadano ad interessare le parti strutturali.

Richiesta di permesso di costruire in deroga

Viene stabilito che per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Proroga dei termini del permesso di costruire

Se iniziative dell'amministrazione comunale o dell'autorità giudiziaria dovessero bloccare i lavori in base a ragioni che poi dovessero rivelarsi infondate, si ha diritto alla proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Cambio di destinazione d'uso è sempre consentito nella stessa categoria funzionale

Salvo che le leggi regionali o gli strumenti urbanistici comunali non dispongano diversamente, viene stabilito che il cambio di destinazione d'uso è sempre consentito all'interno della stessa categoria funzionale.

di Mariagrazia Barletta

Il testo del decreto Sblocca Italia:

 

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