APE - Attestato di Prestazione Energetica: black out per i software con le nuove UNI-TS 11300

anche il Docet è fuori uso temporaneo

Sono state pubblicate le norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2 sulle "Prestazioni energetiche degli edifici". Le norme, che hanno introdotto una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche, sono state infatti revisionate e sono in vigore dal 2 ottobre. Ad adeguarsi alla novità devono essere anche i software, ma nel frattempo le diverse case sono state colte di sorpresa e molti programmi non sono al momento utilizzabili per la redazione degli APE - Attestati di Prestazione Energetica.

Le UNI/TS 11300 costituiscono il principale riferimento normativo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici e sono espressamente richiamate nella normativa di settore. Anche il decreto 63/2013 che ha introdotto l'APE - Attestato di Prestazione Energetica - fa riferimento ad esse.

Le nuove norme sono in vigore, ma vige il caos sull'utilizzo dei software ed anche il Docet è per il momento fuori uso. «A seguito dell'entrata in vigore della normativa UNI TS 11300-1 e 2 del 2 ottobre 2014, relativamente al software Docet, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso si consiglia di non redigere APE con il software Docet», È il messaggio posto in primo piano sul sito docet.itc.cnr.it

Le nuove UNI TS hanno introdotto modalità di calcolo nuove, per cui i programmi da utilizzare devono essere sottoposti ad apposita verifica da parte del CTI - Comitato Termotecnico Italiano, che ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica della conformità degli strumenti applicativi di calcolo. Ma ci sono altre novità all'orizzonte. «È attesa, presumibilmente entro l'anno 2014, la pubblicazione di uno o più decreti attuativi della Legge 90/13, è probabile che questa procedura sia aggiornata nel breve termine», avvertono dal CTI.

L'utilizzo improprio degli applicativi di calcolo è responsabilità del certificatore, per cui bisogna stare attenti. Il controllo sui software aggiornati può essere effettuato sul sito del CTI, andando alla pagina dedicata alla procedura per il rilascio del certificato di conformità, dove è riportato l'elenco delle domande protocollate e quello delle certificazioni rilasciate. Nel frattempo, ricordano dal CTI: «Nelle more del rilascio del certificato di conformità i Soggetti che sono in possesso del protocollo della domanda possono avvalersi della facoltà di auto dichiarazione di conformità come previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59».

Intanto anche le Regioni pubblicano i primi avvisi. La Regione Emilia Romagna avverte che «a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 1300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013». E sottolinea «la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell'art. 15 comma 3) nell'eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate».

Sulla stessa linea anche il Piemonte, che, riferendosi alle nuove UNI, avverte che dal 2 ottobre «la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuate avvalendosi esclusivamente di tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall'art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla legge 90/2013».

Ed ancora, sul sito dell'Ente Sacert viene ribadito che il software BEST Class TS11300 ver. 2.0 non è più conforme alla normativa in vigore dal 2 ottobre 2014 e non sarà aggiornato.

Si segnala un'iniziativa interessante presa da ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, che ha proposto un gruppo di acquisto per ottenere le norme UNI TS 11300 1 e 2,  2014 ad un prezzo agevolato (-25 per cento).

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