Detrazione ristrutturazioni del 50%: una nuova circolare delle Entrate

La circolare in risposta ai quesiti del Coordinamento nazionale dei CAF

L'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in materia di Irpef posti dal Coordinamento nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale. Alcune risposte danno interpretazione a questioni legate alla detrazione delle spese di ristrutturazione, ossia al bonus che permette la detrazione delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie (nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2015), entro un tetto di spesa di 96mila euro. 

Le Entrate affrontano i dubbi emersi su più fronti: individuazione del beneficiario, trasferimento del bonus agli eredi, e limiti di spesa per lavori su uno stesso immobile, realizzati in più step e a distanza di alcuni anni tra un intervento e l'altro.

Beneficiario della detrazione

Se il pagamento delle spese detraibili è effettuato da un soggetto diverso dalla persona indicata nel bonifico come beneficiario della detrazione, sarà solo quest'ultimo a godere dell'agevolazione fiscale (detrazione del 50%). Per arrivare a questa conclusione l'Agenzia delle Entrate fa riferimento al regolamento con le norme di attuazione per la detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia (art. 1 legge 449 del 1997).
Secondo il regolamento, infatti, il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico, nel quale devono essere indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto al quale è indirizzato il bonifico. La detrazione spetterà dunque alla persona individuata attraverso il codice fiscale del beneficiario, così come specificato per legge sul bonifico.

Limiti di spesa per lavori in più tranche 

Se un immobile è già stato oggetto di lavori di ristrutturazione per i quali si è usufruito del bonus fiscale, il contribuente potrà comunque avvalersi nuovamente della detrazione per lavori compiuti sullo stesso bene, secondo i limiti in vigore al momento dell'effettuazione del bonifico, purché i lavori iniziati non siano una mera prosecuzione degli interventi realizzati negli anni precedenti. Si tratta di una "regola" che vale anche se nei lavori precedentemente compiuti sullo stesso immobile è stato già pienamente sfruttato il limite di spesa di 96mila euro

Bisogna però dimostrare che l'intervento sia realmente autonomo, ossia non di mera prosecuzione di interventi precedenti. Se i lavori sono soggetti ad adempimenti amministrativi (Dia, collaudo, dichiarazione di fine lavori), la condizione di "autonomia" sarà certificata attraverso la relativa documentazione, che servirà ad attestare l'assenza di mera prosecuzione di lavori precedentemente effettuati sullo stesso immobile.

Inoltre la legge, in questo caso il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sottolineano dalle Entrate, «non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione».

Trasferimento  della detrazione

Alla morte del proprietario di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, gli eredi che ne conservano la "detenzione materiale e diretta" possono godere della detrazione non fruita per i rimanenti periodi di imposta. La condizione necessaria affinché l'erede possa continuare a fruire della detrazione è legata alla "detenzione materiale e diretta del bene", ossia l'erede deve avere «l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale».

Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, successivamente all'accettazione dell'eredità, conceda in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

 Il DOCUMENTO:
» La circolare del 24 aprile 2015, n. 17 - Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa.

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