Regime dei minimi, Zanetti: «La soglia di fatturato salirà a 30mila euro»

Il sottosegretario all'Economia parla delle proposte di Scelta Civica, condivise dal premier Renzi

«La legge di Stabilità darà continuità a una legislazione che consenta anche ai liberi professionisti di continuare ad avvalersi di un regime che altrimenti li aveva visti espulsi. Sarà alzata a 30mila euro la soglia di fatturato e sarà prevista l'applicazione di un'aliquota ultra-ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività». 

È quanto annuncia il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Nell'ambito degli incontri con il presidente Matteo Renzi, è stata accolta - raccolta l'onorevole - la posizione espressa da Scelta Civica relativamente al regime dei minimi per le piccole partite Iva. In pratica la proposta di creazione di un regime di agevolazione fiscale che fonda alcune caratteristiche del vecchio sistema con aliquota al 5 per cento, con altre dell'ultimo regime, quello introdotto dalla legge di Stabilità 2015, avrebbe trovato il consenso del premier.

Il regime forfettario 2015

Ricordiamo che la legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime forfettario con imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali) al 15 per cento. Vi possono fare ingresso i professionisti con reddito fino a 15mila euro, che non abbiano speso più di 5mila euro lordi in un anno per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto). Per entrare nel regime (e rimanerci), inoltre, bisogna non oltrepassare la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).

L'imposta sostitutiva del 15 per cento si calcola sull'imponibile, ricavato dal reddito moltiplicato per un coefficiente di redditività del 78 per cento, dal quale vanno sottratti i contributi previdenziali. Per il calcolo dell'imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione.

Il nuovo regime prevede inoltre l'esonero dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto e non si è soggetti a studi di settore. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Si è esonerati, inoltre, dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Il Regime di vantaggio 2012

La legge di Stabilità aveva abolito il regime con forfait al 5 per cento. Ma il vecchio regime di vantaggio è stato resuscitato dall'ultimo Milleproroghe, che lo ha riportato in vita, però, per un solo anno. Così durerà per il 2015. Chi vi era già dentro a fine 2014 e chi vi aderisce nel 2015 potrà continuare ad avvalersene fino alla scadenza prevista dalla legge.

Il regime dura per cinque anni o di più se il contribuente vi fa ingresso prima dei 30 anni (potrà rimanerci fino al compimento del 35esimo anno di età), e l'imposta sostitutiva, molto più bassa, è pari al 5 per cento. Per entrare nel regime e rimanervi i compensi non devono superare i 30mila euro. Inoltre, non può godere dell'agevolazione chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori.

Ci sono poi altre condizioni di accesso: l'attività che si va ad iniziare non deve essere in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Inoltre il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine un limite che riguarda l'acquisto di beni strumentali: la soglia è fissata in 15mila euro con riferimento all'ultimo triennio.

L'imponibile su cui applicare l'imposta al 5 per cento viene calcolato detraendo i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività. Si è esonerati dal pagamento dell'IVA, che, come la ritenuta d'acconto, non va inserita in fattura. Si è esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e dall'applicazione degli studi di settore.

di Mariagrazia Barletta

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