Scia 2 e Scia unica: dal ministero per la Semplificazione una guida per "addetti ai lavori"

Il ministero per la Semplificazione pubblica una guida, indirizzata agli "addetti ai lavori", per spiegare le novità introdotte da due decreti attuativi della cosiddetta legge Madia. Si tratta dei decreti legislativi 126 e 222 del 2016: il primo ha introdotto la Scia unica, il secondo, meglio conosciuto come decreto Scia 2, ha provveduto a mappare le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorra attivare, precisando, cioè se, per qualsiasi attività, dall'apertura di un qualsiasi esercizio commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi, serva una Scia, una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa. 

I due decreti vanno a completare una riforma che era iniziata con la revisione della conferenza di servizi, che è stata rivoluzionata dal decreto legislativo 127 del 2016. Un argomento al quale il ministero per la Semplificazione aveva già dedicato una utile guida.

Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato attivato, inoltre, un help-desk «per offrire supporto, dare informazioni e raccogliere segnalazioni dal personale delle amministrazioni, dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni» (info italiasemplice.gov.it).

Si veda anche l'aggiornamento del 23 febbraio 2017:
 Edilizia libera: approvato il glossario unico con gli interventi non soggetti a Cila, Scia o permesso di costruire

Ministero per la Semplificazione, guida al decreto Scia 2 e alla Scia unica

La Segnalazione certificata di inizio attività

Scia unica

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il cittadino presenta un'unica Scia allo sportello unico. È compito di quest'ultimo trasmettere la Scia ricevuta agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli.

L'ufficio che riceve la pratica dall'amministrazione procedente, entro 55 giorni dalla presentazione della Segnalazione (25 giorni per la Scia edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, invia alla stessa amministrazione procedente eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, in particolare, le attività «liberalizzate», ossia quelle per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.

Scia condizionata

Nel caso in cui, invece, per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie anche autorizzazioni espresse o perfezionate con il silenzio assenso, allora si è nel campo della cosiddetta Scia condizionata (o non pura) e in tal caso l'iter è diverso rispetto al caso precedente e prevede l'indizione di una conferenza di servizi.

Se, dunque, la presentazione della Scia comporta l'acquisizione di atti di assenso, pareri di altri uffici o verifiche preventive, allora siamo nel campo delle attività non completamente liberalizzate, giacché queste comportano prima di tutto un'autorizzazione da parte di un'amministrazione, come ad esempio il via libera di una soprintendenza.

In questi casi l'interessato presenta l'istanza allo sportello unico e l'amministrazione ricevente convoca una conferenza di servizi. Ovviamente, l'avvio dell'attività non può avvenire finché le autorizzazioni non vengono rilasciate. Presentata l'istanza, lo sportello unico rilascia al cittadino una ricevuta che ne attesta l'avvenuta ricezione.

Per approfondire:
SCIA unica: il decreto approda in Gazzetta Ufficiale;
Conferenza di servizi semplificata: cosa cambia con il nuovo decreto

Decreto Scia 2

L'elenco ricognitivo contenuto nella Tabella A del decreto Scia 2 comprende 246 attività nei settori del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente. «Per ciascuna attività, nell'apposita colonna - ricorda la guida del ministero - è indicato il regime amministrativo (autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione, autorizzazione più SCIA/SCIA unica/comunicazione). Nella colonna "Concentrazione di regimi amministrativi" viene indicata la modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività».

Il decreto Scia 2 contiene molte altre novità: dalla nuova Segnalazione certificata di agibilità al riordino dei titoli edilizi, alla previsione di un glossario unico per l'edilizia. Ma, come ricorda la guida, c'è anche un principio importante che viene sancito: «Le amministrazioni devono rendere gratuitamente al privato interessato la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria, potendo richiedere unicamente il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 222 del 2016)».

Per approfondire:
Guida alla segnalazione certificata di agibilità. La prima modulistica nei Comuni
Il decreto in Gazzetta Ufficiale: ora servono i DM per norme igienico-sanitarie e glossario unico
Decreto SCIA 2: via libera definitivo dal Consiglio dei ministri
SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
Decreto SCIA 2: per le attività di "edilizia libera" l'ultima parola spetta a Regioni e enti locali  
SCIA 2: dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria

Mariagrazia Barletta

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