Linee guida per la formazione degli architetti: in arrivo il curriculum del professionista diligente

Si inizia a delineare un nuovo strumento partorito dal Regolamento per l'aggiornamento continuo degli architetti. È il curriculum individuale della formazione destinato a registrare meriti e demeriti degli architetti nel campo dell'aggiornamento obbligatorio. Una sorta di patente del professionista diligente, attestante il numero di crediti formativi maturato e pronta a segnalare a terzi eventuali mancanze da parte di chi non è in regola con gli obblighi di aggiornamento. Gli Architetti ne suggeriscono anche uno specifico utilizzo: potrebbe essere impiegato - si legge nelle nuove linee guida per la formazione - «nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi».

Le nuove linee guida sulla formazione obbligatoria degli architetti (in vigore dal 1° gennaio), infatti, aggiungono qualcosa in più a quanto aveva già stabilito il Regolamento per l'aggiornamento continuo. Quest'ultimo aveva previsto il curriculum individuale come una sorta di incentivo alla formazione, divulgabile a terzi «in quanto - recita il Regolamento - trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività». Il Regolamento aveva istituito il curriculum della formazione, prevedendo anche che fosse consultabile da terzi attraverso un profilo soggettivo dell'architetto, raggiungibile on line attraverso strumenti informatici messi a disposizione dallo stesso Consiglio nazionale. 

Nuove linee guida per la formazione, le novità e il testo

Il curriculum individuale della formazione

Così come la patente si dà solo dopo l'esame di guida, allo stesso modo il curriculum non poteva che essere delineato alla fine del primo triennio di formazione, terminato lo scorso 31 dicembre. Così, le nuove linee guida stabiliscono gli strumenti che possono servire a veicolare le informazioni riguardanti il percorso formativo seguito da ciascun architetto soggetto all'obbligo dell'aggiornamento continuo. Gli Ordini provinciali - stabiliscono le linee guida per la formazione - potranno rilasciare un attestato di regolarità formativa a cadenza triennale, che riporterà il numero di crediti formativi accumulati dal professionista, suddiviso per aree tematiche.

C'è, poi, l'Albo unico consultabile on line accedendo al sito del Consiglio nazionale degli Architetti, attraverso il quale saranno aggiunte informazioni sull'attività formativa svolta da ciascun iscritto. Infine - si legge sempre nelle linee guida - l'Ordine territoriale potrà dare «comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento».

Un curriculum senza "macchie" per guadagnare posizioni nelle gare

Ma c'è di più. «È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi», affermano le nuove linee guida.

Dunque - suggeriscono gli Architetti - il curriculum attestante un percorso formativo "netto" potrebbe essere utilizzato da committenti pubblici e privati come elemento premiale nelle gare per l'assegnazione di incarichi. Il concetto in realtà non è nuovo, ma è già stato applicato nell'ambito della ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli incessanti eventi sismici iniziati il 24 agosto scorso. Nel definire, infatti, i requisiti che i professionisti devono possedere per iscriversi all'elenco speciale che abilita i tecnici ad operare nei luoghi terremotati, l'ordinanza del commissario Vasco Errani, messa a punto insieme alla Rete delle professioni tecniche, vi ha incluso anche una condizione particolare: essere in regola con gli obblighi di aggiornamento continuo.

Mariagrazia Barletta

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