IVA per cassa. Interessa ai professionisti?

Questo articolo fa riferimento al Decreto 185/2008 detto "anti-crisi", che nel frattempo è stato definitivamente convertito con la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Con l'approvazione alla Camera del decreto anti-crisi (D.L. 185/2008) diventa definitiva l'estensione a imprese e professionisti del regime di IVA per cassa. Cosa vuol dire, come funziona, e che interesse può avere per un libero professionista.

Cos'è l'IVA per cassa

L'IVA ad "esigibilità differita" prevede che il pagamento dell'IVA venga effettuato al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Cita l'art. 7:"Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione"

Si dirà che è un provvedimento di scarsa utilità per i professionisti, che possono emettere parcelle pro-forma e fare fattura solo a pagamento avvenuto. Ma la realtà è diversa, e spesso la fattura viene emessa proprio per avviare la procedura di pagamento. Quindi ben venga un sistema che faccia chiarezza sulla materia e permetta di pagare l'IVA all'effettivo saldo della fattura.

Attenzione: per poter usufruire di questo beneficio, occorre indicare nella fattura che si tratta di una prestazione effettuata con imposta a esigibilità differita. Se manca questa indicazione, l'esigibilità è immediata.

Regolarizzare comunque entro un anno

Comunque vada, l'IVA va pagata entro un anno dall'emissione della fattura.
"[...] L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;"

Ma se in questo frattempo il cliente fallisce, questo limite non va applicato, e l'IVA non va pagata fino a quando la situazione non si regolarizza. "il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive."

Iter di approvazione

Oltre alla definitiva approvazione del Senato (entro il 28 gennaio), mancano ancora due passaggi obbligatori perché questa norma abbia effetto.

Innanzitutto si attende un Decreto Ministeriale che determinerà il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione."Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo."

Quello del volume di affari è probabilmente lo scoglio principale. Infatti le prime voci parlano di fatturati molto alti, al di sopra di quelli normalmente dichiarati dalla maggioranza dei professionisti. Alla faccia dell'anti crisi. Ma la pubblicità che si è voluto dare a questo provvedimento starebbe a significare l'esatto contrario. Staremo a vedere.

Manca inoltre una esplicita autorizzazione da parte della Commissione Europea. "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria"

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