giulio : [post n° 345952]

Crediti Formativi Professionali (C.F.P.)

Il Dpr 137/2012 (Regolamento art 7) riforma degli ordinamenti professionali, ci impone di “curare il continuo e costante aggiornamento della nostra "competenza professionale” pena una sanzione per violazione delle norme deontologiche, io questo l'ho capito e sono anche d'accordo. Ma che succede se per caso non attacco entro il 2015 i 90 bollini sulla scheda? perdo il premio come dal benzinaio o mi mandano a cavare il marmo? mi sospendono la PEC? mettono il mio nome sulla porta dell'ordine con la scritta "ignorante che non voleva imparare"?? ma soprattutto e questa è seria, in una società globalizzata, dove non esistono confini ma posso fare i miei crediti in un corso non riconosciuto dal mio ordine ma da un'altra provincia?
gg :
Se ci basiamo sulle professioni che hanno la formazione continua da più di un triennio, la pena consiste in un periodo di sospensione. Se ti beccano ad esercitare (es. firmare un progetto o una pratica) in quel periodo, allora rischi la denuncia penale (esercizio abusivo) con conseguente radiazione a tempo determinato. Quindi non è uno scherzo, almeno per chi lavora come architetto, cioè firma.
Ho sentito dire che in alcuni casi associano il tuo nome al termine "non ha assolto gli obblighi dell'aggiornamento professionale".
La PEC, se te la danno gratis, non te la disattivano, non gli conviene.
Puoi fare i corsi in qualsiasi provincia, purché siano riconosciuti dal CNAPPC.

Ti dico la mia.
Giusta o sbagliata che sia questa norma, è una norma. E siamo tenuti a seguirla fintanto che non cambia.
Non so cosa accadrà in questo caso, ma trovo giusto, come per le tasse, distinguere chi è in regola e chi no, e possibilmente premiare i primi e punire i secondi. E se vuoi fare "disobbedienza civile" ne sopporti le conseguenze.
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