mark : [post n° 446644]

Ecobonus 110 su appartamento privo di utenza

Buongiorno, mi è capitato di fare uno studio di fattibilità per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus 110%) in una villetta, il problema è che la villetta è sprovvista dell'utenza del gas. Si possono eseguire comunque i lavori di Ecobonus o no?
Grazie
Albo :
Se hanno come sistema di riscaldamento una PDC elettrica o un termocamino si. (Anche una stufa o camini puntuale se riesci a dimostrare che la potenza è sufficiente a scaldare tutti gli ambienti)
archspf :
Nella domanda in realtà si è omesso di indicare se è comunque presente un impianto termico, magari a biomassa o con altre forme energetiche come giustamente indicato da @Albo.
In questo senso infatti la non presenza del gas non è preclusiva per il bonus.
mark :
Ho dimenticato di precisarlo...c'è un impianto costituito da termocamino, quindi in questo caso è fattibile da quanto ho capito.
Nel caso in cui, invece, non ci sia alcun tipo di impianto termico ovviamente l'ecobonus non si può usufruire, corretto?
Grazie
archspf :
Corretto. L'unica difficoltà in presenza di impianto "puntuale", come suggerisce il collega, è quella di dimostrare termodinamicamente che il "generatore" sia in grado di riscaldare l'intero volume riscaldato.

Attenderei comunque la probabile ulteriore modifica in previsione a maggio che introdurrebbe una diversa definizione di impianto termico, oppure poichè di fatto questa ha già esteso dal 2020 anche ai climatizzatori, per esempio si potrebbero installare prima:

«Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - che definisce i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell'unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell'Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020».
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