Lara : [post n° 190512]

Differenza tra Concessione edilizia e Permesso di costruire

Qual'è la differenza tra Concessione Edilizia e Permesso di Costruire?
jester :
Dovrebbe essere così: dapprima esisteva la licenza edilizia che consisteva in una semplice autorizzazione che il comune dava al privato per poter costruire sul suolo di sua proprietà; con la legge 10 del 1977 (la Bucalossi) la licenza edilizia è stata sostituita dalla concessione edilizia che a differenza della prima era a titolo oneroso in quanto il comune garantiva al cittadino le opere di urbanizzazione primaria che quindi comportavano un certo costo.. successivamente con il testo unico nel 2001 la concessione è stata sostituita dal permesso di costruire, anche questo a titolo oneroso, necessario però solo per determinate categorie di interventi come per esempio una nuova costruzione, una ristrutturazione urbanistica o interventi di ristrutturazione in zone di tipo A con variazione dei volumi o cambiamento delle destinazioni d'uso.
KODOR :
Vorrei ricordare che la concessione edilizia prevedeva il parere della commissione edilizia, ora non più, è il dirigente dello SUE che emana il provvedimento. gli oneri concessori erano stabiliti in una percentuale non superiore al 10% del Costo di costruzione, la 1° legge Nicolazzi del 1982, qualche anno prima del condono edilizio stabiliva la percentuale del costo di costruzione dal 5 al 25%, inoltre introduce il certi di destinazione urbanistica. Con questa legge viene introdotto il meccanismo del silenzio assenso, Questa legge stabiliva che i Programmi Pluriennali di attuazione non venissero applcati a comuni con pop. inf a 10.000 ab.

Spero di essere stato chiaro
Lara :
Fantastico! Ottima spiegazione: precisa e concisa, ma soprattutto semplicissima. Grazie jester!
RaffaB :
Alcune precisazioni: (che io sappia e da quello che ho letto)
1) La commissione edilizia esiste ancora, ma il parere è facoltativo
2) Chi emana il provvedimento è il dirigente o il responsabile dell'ufficio su proposta del responsabile del procedimento (colui che ha curato l'istruttoria)

Un'altra differenza sta nel "nome" permesso invece che concessione, a ribadire che il diritto a edificare è un attributo del diritto di proprietà e dunque non è possible scorporarlo. Ovvero la legge 10/77 parlava di concessione edilizia attraverso la quale lo stato avrebbe attribuito ai privati un diritto di edificare non compreso nelle facoltà del proprietario.


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