babbuino : [post n° 107627]

ho bisogno di una polemica

Sono un conservatore umile (si tratta dell'aggettivo il cui sottinteso sostantivo ho paura a premettere o posporre).. povero povero povero e mi compiango di non premettere e... vorrei che qualcuno degli illuminati di cui al sottinteso sostantivo mi elencasse ciò che non posso fare (con annesso riferimento legislativo)... quello che posso lo fo già... e non vorrei che alcunchè rientrasse nelle illuminate categorie, al fin di non incorre nelle ire funeste dell'uno sopra di noi.
Offro occasione di dirimere una questio.
"Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole"
Spero la tenzone abbia inizio e che nasca il dibattito.
Angy :
...noto con rammarico che il consumo di stupefacenti è ancora largamente diffuso...;-)

Angy

P.S. Auguri!
ks :
io ti suggerisco di leggere per bene il dpr 328/01 sulle tue competenze e fissi un punto fermo.

per quello che non puoi fare dovresti sottrarre da tutte le attività affidate ad altre professioni quelle di tua competenza e quelle ovviamente libere, ma credo sia un procedimento sin troppo lungo, dispendioso e sopratutto logorante.

pertanto ti ri-suggerisco di leggere attentamente il 328 e di attenerti a quello che prevede

saluti

KS
Ronin :
se trovi il lavoro, lavora, altrimenti vallo a cercare.
le elucubrazioni sulle competenze lasciale a chi ha tempo da perdere...
babbuino :
Auguroni a tutti per la nascita del nuovo sole...
per Angy
stupefacenti legali... tanta voglia di capire le polemiche già visonate sul bolg.. non mi sembrerebbe "roba" di cui rammaricarsi.
per ks
Noto che conosci il 328/2001 ... ne conosci altri...
e poi ho detto che quello che posso fare lo conosco già volevo che mi dicessi cosa non posso fare e darmene gli estremi... mi sa che hai abbandonato la polemica moilto in fretta
per Ronin
ho molta stima per tee per quello che scrivi di solito... è, dovresti sapere, il mio un divertissement per "capire" quello che di solito scrivete sulle competenze... hai ragione avevo un pò di tempo libero... per quanto riguarda il lavoro, non mi sembra di averne parlato e comunque se hai qualche altro consiglio utile lo accetto con molta umiltà e soprattutto senza nessun tono di arroganza o sfida...
non mi sembra che nessuno ha risposto alla "tenzone" è un argomento un pò ostico oppure è di poco conto.. spero nessuno dei due...
continuo con il mio nomadismo...
ks :
io ho risposto alla tua question, dicendoti che quello che non puoi fare è tutto quello che non previsto dal DPR 328/01 per il tuo settore e che è riservato alle altre professioni (architetti, pianificatori, ingegneri, ecc.) se poi vuoi gli estremi di tutte le norme che regolano le altre professioni, sinceramente ti consiglio google, li trovi di tutto.

saluti

KS
babbuino :
Auguroni..:)
sta per arrivare Natale
oggi mi sento più buono e non mi va di fare polemica sterile, anche se "polemos" non è mai sterile in quanto è dibattito o dialogo per arrivare a qualcosa che ci accomuni tutti, anche tu ed io.
... e quindi, secondo te, vale la proprietà transitiva che tutto ciò che nel 328 non è inserito nella competenza delle altre figure professionali quali architetti simplex, architetti pianificatori, ingegneri ecc.. da questi non è esercitabile?
E' come dire che negli elenchi della L 818/84 siccome non è nominato ks, lui povero non lo puo fare??
Io nel 328 leggo: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A ecc..." non "formano oggetto... solo ed esclusivamente questo" e il resto è esclusiva di tizio o caio... o leggo male la lingua italiana.
Dai ks non facciamo luoghi comuni e dammi qualche dritta in modo più specifico... forse non ho capito dove mi vuoi portare!
Buon Natale
NB la conversazione è aperta anche ad altre professionalità, fatevi avanti e diteci la vostra.
ks :
forse non mi sono spiegato.
tu correttamenti citi "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A ecc..." e quindi tutto quello che tu leggi li è di competenza dell'iscritto a quel settore.
Ovviamente NON è competenza dell'iscritto a quel settore quello che è di competenza dell'iscritto ad un altro settore o rodine o collegio. non a caso le leggi istitutive delle diverse professioni di architetto geometra ingegnere oltre a citare cosa è di competenza della singola figura professionale BEN evidenziano COSA non lo è (vedi i geometri per le NON modeste costruzioni civili o gli ingegneri per gli edifici vincolati, ecc.).
A questo punto si aprirebbe la diatriba, ma è Natale e non voglio polemizzare, sulle competenze, per esempio, di ingegneri (io lo sono) ed architetti "simplex" (come dici tu) nell'urbanistica e pianificazione, visto che sia nelle norme istitutive che nel 328/01 non si cita mai ne urbanistica ne pianificazione...tuttavia lo fanno.
per l'elenco 818/84 non so se conosci la procedura per essere iscritto ma se KS non è citato KS non è abilitato a fare le attività previste dalla norma, mi pare chiaro! è come per l'attività in campo acustico: o si è iscritti negli appositi elenchi o non la si fa ecc ecc

per via delle dritte cosa vuoi che ti dica, ti porto il mio esempio, non perchè sia da copiare/imitare, ma perchè alle parole mi piace sostituire i fatti:
- da geometra per poter firmare tranquillamente i c.a. mi sono preso poi la laurea in ingegneria civile;
- da ingegnere civile per poter firmare "tranquillamente" pdl, prg, pat mi sono preso la laurea in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale.

Oggi ho una società di progettazione e facciamo di tutto, per quanto concerne normative, competenze, e quant'altro sincermente non mi interessa più di tanto, visto cosa gira in giro (scusa il gioco di parole)

Buon Natale

Saluti

KS
babbuino :
Mi piace dialogare con te chè sei una persona corretta e precisa nelle puntualizzazioni, era quello che cercavo.
Ma ho da dire un pò di cose.
1) non è scritto da nessuna parte che quello che è annotato come competenza di un settore non è competenza anche di qualche altro tipo di professione e non è “evidenziato” come dici tu "ciò che non è competenza".
difatti in 328 si dice per le professioni già esistenti:
art 1 comma 2
Le norme ...non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o "riservate", in via esclusiva o meno, a ciascuna professione
art 3 comma 3
Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di "natura riservata" attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione.
art 16 comma 1 ad esempio
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le “riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto”…

Il regolamento R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 recita
Art 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto …
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
E l’art 53
Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati…

2. Dunque ricostruiamo…
Le attività attribuite sono.. le sappiamo già, le attività “riservate” sono esclusivamente il “restauro” per gli architetti e … successive deliberazioni tra vari organismi in capo alla legislatura, opere di impianti e quanto altro per gli ingegneri.. tanto per non approfondire sul tema.
Ciò non toglie che “non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati”... e mi sembrerebbe bastare fino a questo punto…
3. Vorrei qualche altra polemica in più per poter continuare.

… per la 818 era solo per aprire il discorso e la mente di qualcuno che conosco…

Per le dritte ti ringrazio e ti dico che ce ne vorrebbe di più di gente che racconta la sua esperienza formativa.. e ti ringrazio anche per quel “tranquillamente”, ci siamo capiti…
Io vorrei, anche, che intervenisse qualcun altro, oltre te, ovviamente…
Con stima…e tanti auguri
Babbuino… un po’ zingaro
ks :
concordo ma diciamo la stessa cosa.
voglio dire, se non è esclusiva dell'architetto l'edilizia, visto che la esercita anche l'ingegnere, geometra ecc, certo non può essere attività libera. quindi non capisco sinceramente come si possa esercitare qualcosa che, pur non essendo esclusiva di una professione, tipo l'edilizia, non sia però elencata tra le attività di competenza di una certa professione, tipo il conservatore.

saluti

KS
babbuino :
Cerco di risponderti in breve...
Con ovvii riguardi per questioni "deontologiche", del tipo:"quello che non so fare è auspicabile che io non lo faccia per il bene della società e non per tornaconto personale", essendo vasto il panorama della professione di architetto e essendo assai vetusto il Regolamento della professione (1925) è d'obbligo stabilire dei vincoli e delle specializzazioni per le sezioni, limitando i campi ai rispettivi ambiti professionali....(discorso di fondo che faccio)
... quello del conservatore si rivolge all'edilizia (in genere) del costruito e ne cura il progetto di manutenzione, restauro, recupero ecc… (auspicabilmente in particolare con l’ausilio dell’ing nel caso di “adeguamento” ) l’oggetto dello specialista di cui al 328 è:
“diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione” non a caso rivela una sostanziale concordanza con l’elemento progettuale dell’azione sul costruito.
Da ciò discende tutta la serie di competenze professionali a capo della professione, dal progetto alla consulenza ( che non rappresenta un elemento secondario ma essendo un di più dimostra la particolare competenza del campo), dunque DIA e altro ancora…
Scusami ks ma lo ricordo ancora una volta ai miei colleghi che non hanno capito un bel niente di legislazione professionale.
… altro appunto: il regolamento di cui al RD su citato pone l’esclusiva competenza dell’architetto in tema di restauro… e non può che apparir logico, ancora chè non essendo stata introdotta all’epoca questa figura, la professione di conservatore all’interno dell’ordine degli architetti (dunque a pieno titolo “architetti conservatori”…) non sia la diretta interessata del comma, senza stabilire comunque una riserva esclusiva…
Mi sembra di esser stato abbastanza chiaro…
Che ne dici collega?… (con ovvio riguardo alla libera professione… non oserei)
Saluti
Babbuino zingaro
ks :
diciamo la stessa cosa in modi dissimili.
hai elencato le competenze del conservatore giusto? bene se ti attieni a quello che problema c'è?

saluti

KS
babbuino :
;)
ho capito che ci siamo capiti!!!!
ma non risponde nessun altro viste le passate polemiche sul blog???
babbuino :
mi sono dimenticato il saluto

ciao by babbuino
ks :
io penso:
1 si, per evitare nuove polemiche che non portano cmq a nulla, visto le lobby esistenti!
2 forse dovresti ri-postare il post perchè dopo qualche gg si dimenticano di noi....

saluti

Ks
babbuino :
riposto il post iniziale o tutto??
come faccio... consigli?
ciao
Babbuino
luca :
per carità, non postare nulla. Se nessun altro ha partecipato è perchè non interessa a molti.
ciao
babbuino :
Il tuo "se" è personale e non rappresenta che il tuo interesse per l'argomento... degli altri potresti pure lasciare perdere... non credo che ti abbiano scelto come rappresentante...
Fossi in te la "charitas" la invocherei per altro.
Auguri di buon principio a tutti.
ciao
scimmia :
ottimo intervento
ks :
polemiche e discussioni trite e ritrite....non cambia nulla

saluti

KS
babbuino :
Ho capito non scaldatevi... posterò qualcosa di diverso!!
ciao ciao
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