Campanellino : [post n° 183521]

DIA in sanatoria: a MILANO è possibile?

A milano è possibile fare una DIA in sanatoria?
Ho visto che il modulo DIA non prevede la spunta per questo tipo di pratica mentre invece sul modulo del permesso di costruire la spunta "in sanatoria" è prevista.
Vuol dire che per sanare delle opere interne non autorizzate devo fare un "PDC in sanatoria"?
beppe :
Il TU 380/2001 prevede solo il Permesso in sanatoria. Penso che anche le leggi regionali ed i regolamenti locali prevedano solo il Permesso in sanatoria.
ciao
Campanellino :
ciao beppe a quale articolo del TU ti riferisci?
Io sto guardando l'art. 37 ma parla solo delle sanzioni...non trovo dove è indicata la procedura per sanare opere eseguite senza DIA :(
beppe :
accertamento di conformità art.36.
Campanellino :
leggo adesso il comma 2: ma quindi oltre alla sanzione prevista dall'art. 37 bisogna pagare anche il contributo di costruzione come da art. 16? Ma anche per modifiche planimetriche interne?
beppe :
se non ho capito male, tu devi redigere una pratica per permesso in sanatoria ai sensi dell'art.36 del TU per variazione di distribuzione interna realizzati senza DIA. Se
i lavori sono in corso d'opera d'esecuzione allora richiedi il permesso in sanatoria e avrai una sanzione minima di 516 euro (vedi comma 5 art.37). Se invece i lavori senza DIA sono già realizzati allora la sanzione sarà quella stabilita dal comma 2 dell'art.37 (nel tuo caso sarà minima quindi 516 euro)
La tua sanzione non può essere riferita al doppia del contributo di costruzione (art.16) perchè non è un abuso avente come ipotesi quella di cui all'art.22 comma 3 ma bensì sei nell'ipotesi dell'art.22 comma 1 (vedi comma 1 art.37).
Spero che sei riuscita a seguirmi.
ciao
ciao
Campanellino :
sei stato chiarissimo....ma allora perché nella seconda parte del comma 2 dell'art. 36 dice che "in caso di gratuità a norma di legge" (quindi nel mio caso visto che le modifiche interne sarebbero gratuite) si paga oblazione "in misura pari a quella prevista dall'art 16"?
In pratica questo comma vale solo per le opere da realizzare con pdc e non con DIA?
beppe :
ti sei fissata con questo art.16.
L'oblazione commisurata al doppio del contributo di costruzione va applicata nel caso i lavori abusivi erano quelli contemplati all'art.22 comma 3. Quando parla di gratuità a norma di legge, si riferisce ai casi di cui all'art.17.
Il tuo caso invece, e te lo ripeto, è un intervento del tipo di cui all'art.22 comma 1 (manutenzione strardinaria). Ci siamo adesso.
ciao
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