serse84 : [post n° 184107]

manutenzione straordinaria

la realizzazione di un sottotetto ad uso stenditoio è considerata manutenzione straordinaria? se si, si pagano oneri urbanizzazione e costo di costruzione?
delli :
tanto per cominciare... la manutenzione straordinaria NON è onerosa..... principi base di urbanistica applicata.....
per lo stenditoio: verifica le definizioni delle NTA cosa vien considerato volume e cosa no e, se è volume, sarà probabilmente ampliamento (assimilabile alla nuova costruzione...) ovviamente con tanto di oneri e costo di costruzione
bye bye
delli :
un attimo.... ho risposto all'ultimo senza leggere i precedenti....
ma scusa: prima mi dici che hai fatto un volume pagando oneri e costo di costruzione... quindi NON MANUTENZIONE STRAORDINARIA
vogliamo imparare che siamo tecnici professionisti e forse è il caso di conoscere almeno i principi base della nostra professione??
lo conosci il testo unico? e un minimo di normativa? non di dico di storia urbanistica e delle leggi ma, almeno, quelle vigenti?
fatti un giro qui:
www.bosettiegatti.com/o_normedilizia.htm
www.bosettiegatti.com/o_sentenzedil.htm
www.bosettiegatti.com/o_quesitiedil.htm
e poi ne riparliamo

e comunque: SI! l'abuso edilizio comporta il pagamento del doppio degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione..... oltre al fatto che è un reato penale è c'è la segnalazione diretta alla prefettura... tanto per dire...
bye bye
geom :
In linea teorica e generale la manutenzione STRAordinaria potrebbe non essere soggetta al pagamento degli oneri qualora si tratti di piccole o ben individuate porzioni di edificio (ad esempio il solo rifacimento del tetto).
Però, se trattasi di manutenzione straordinaria che interessa l'intero o buona parte dell'edificio o dell'unità immobiliare, dipende dalle opere che dovranno essere eseguite. Infatti una manutenzione straordinaria "pesante" è qualificata (ai fini degli oneri) tra gli interventi di recupero primario, mentre opere di una manutenzione dove ad esempio si prevede il rifacimento degli impianti è considerata recupero secondario.
Il costo di costruzione lo paghi comunque, solo che il costo base sul quale calcolare l'effettivo importo degli oneri varia in base al tipo di recupero.

Poi, nel caso specifico, la *realizzazione* (quindi nuova porzione) di un sottotetto, non è da consideraqrsi manutenzione ma ampliamento, quindi gli oneri dvrai pagarli in relazione all'incremento di superficie accessoria (s.n.r.) e dell'eventuale incremento volumetrico.
Tali incrementi comporteranno una variazione alla tipologia dell'edificio e della relativa classe.

Comunque credo sia il caso che ti riguardi la L. 10/77 ed i relativi D.M. attuativi.
geom :
Guarda, non ci avevo fatto caso, ma proprio alla destra di questo messaggio c'è la pagina con la scheda parametrica per il calcolo degli oneri.
Comunque ecco il link.
www.professionearchitetto.it/tools/costocostruzione/index.aspx
delli :
carina questa nuova definizione della manutenzione straordinaria leggera o pesante.... mai sentita (!) e dove sta scritto... tanto per sapere e aggiornare le definizioni degli interventi edilizi che io conosco.... mi daresti un riferimento normativo, un comma di legge o qualcosa di simile? è una definizione di qualche regione? oppure specifica di qualche NTA?
bye bye
serse84 :
ti ringrazio per la disponibilità. il problema dell'uso della tabella citata è che bisogna in ogni caso inserire dati riguardo la SU, che nel mio caso del sottotetto ad uso stenditoio in base al regolamento edilizio essendo l'altezza netta interna 1,79 m, quota inferiore al minimo considerato per il recupero abitativo del sottotetto in campania che è di 2,40 m, non credo che ci sia superficie da considerare utile abitabile.
geom :
Per delli

Bhe, se è carina non saprei, ma sempre quella rimane. Tra l'altro non è nemmeno nuova...
Comunque, se leggi è chiaro, non ho mai parlato di nuova definizione di interventi edilizi, ma solamente di una definizione di opere finalizzata alla sola quantificazione degli oneri di costruzione.
Cosa ben diversa dalla definizione degli interventi edilizi di cui alla L 457 del "78 e successivamente di cui al DPR 380 del 2001.
...
In ogni caso, per tua informazione, ti faccio presente che tali definizioni, nel Lazio, derivano dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 9678 del 10/12/1996 recante: “determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata”.
Tale delibera, tra l'altro, suddivide gli interventi edilizi (ripeto con il solo fine del calcolo degli oneri) in tre categorie:
1: Nuove costruzioni;
2: Recupero primario;
3: Recupero secondario.

I comuni sono tenuti, per il calcolo degli oneri, ad attenersi ai costi base indicati nella delibera 9678 per ogni categoria d'intervento (opportunamente aggiornati secondo le variazioni istat).

In particolare, per recupero primario si intende:
Recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell’edificio. Riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacci.

Per Recupero secondario invece: Recupero dell’agibilità dei singoli alloggi. Riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi accessori, la dotazione o l’adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Questo è per il Lazio, ma ho trovato simili deliberazioni anche in altre regioni.

bye bye
delli :
'carina' perchè non smetto mai di stupirmi di com'è differenziata la nostra professione sul territorio nazionale!! ad ogni modo io sono in lombardia e le definizioni sono quelle del testo unico (che riprende quelle della ex Legge 457/1978)
la regione ha emanato sua legge urbanistica (12/2005) che conferma tale definizioni salvo far passare gli interventi che comportano accorpamento o divisione di unità immobiliari come manutenzione strordinaria (quindi non onerosa) anzichè ristrutturazione
e così si comportano i vari comuni
bye bye
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