francesca : [post n° 188252]

Direzione lavori

quanto mi dovrei prendere per la sola direzione lavori di una facciata secondo voi? grazie
Gippi :
almeno il 6% sull'importo dei lavori ma ti consiglio di farti incaricare anche come coordinatore della sicurezza, con il testo unico il Direttore dei lavori è anche responsabile della sicurezza quando manca il coordinatore per cui... ti consiglio un 10% sull'importo per tutto...compreso tutte le richieste comunali (Dia, notifica preliminare, etc)
beppe :
x Gippi
non ho capito l'ultima parte del tuo post sul discorso responsabile di sicurezza. Chi l'ha detto che il DL è responsabile della sicurezza quando manca il coordinatrore. ma sprattuto cosa significa?
francesca :
x Gippi: grazie mille, hai chiarito il mio dubbio
beppe :
bhe, evidentemente sono io che non ho capito nulla.
Gippi :
x beppe: persone più addentro di me nello specifico del Testo Unico mi hanno informato che il tecnico incaricato come Direttore dei Lavori è ugualmente responsabile della sicurezza dei lavoratori. Per cui sia quando è prevista la figura del Coordinatore in fase d'esecuzione, sia quando i lavori non prevedono questa figura, il Direttore dei Lavori deve sorvegliare anche l'andamento ed il comportamento degli operai durante le fasi di lavoro. Se ti devo dire la verità, io non ho letto tutto il Testo Unico, ma la persona che mi ha riferito ciò, lavora presso l'Inail per cui credo che sia più preparato di me in materia di Salute e Sicurezza. In fondo se entri in un cantiere come DL e ti accorgi che l'operaio sul ponteggio è senza fune di sicurezza non credo che fai finta di niente controllando solo le quantità o la qualità dei materiali...o no?? Quindi tanto vale prendersi entrambi gli incarichi. Era solo questo il mio suggerimento per francesca. Ciao
beppe :
Non voglio insistere più di tanto, fermo restando che non si parla mai di responsabilità dirette alla D.L. nel TU se non quando viene nominato responsabile dei lavori o ha anche l'incarico di CSE. Certo la D.L. può avere la sua responsabilità oggettiva quando in un soppralluogo di un cantiere si stanno effettuando lavori non previsti nel progetto esecutivo e non interviene al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare l'incidente.
La corte di Cassazione si è espresso in meirot a tale situazione condannando 2 direttori dei lavori del comune i quali non sono intervenuti affinchè si potesse evitare l'incidente pur sapendo che detti lavori fuori dal programma dei lavori non dovevano essere fatto. La responsabilità penale dunque subentra quando il giudice valuta la possibilità da parte del DL di intuire che vi è un pericolo e non interviene.
E' certo però che se un operaio viene investito da un dumper nel cantiere stesso non credo che possa avere il DL una responsabilità penale anche in questo caso.
Gippi :
Sono daccordo con te.
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