andre : [post n° 194185]

Responsabile dei lavori

Secondo le nuve norme del D.Lgs 81/08 il responsabile dei lavori è sempre il progettista in fase progettuale e il direttore lavori in esecuzione o deve esserci un apposito atto scritto che li nomini. Se non c'è un documento di nomina è quindi il committente?
beppe :
intendi limitaizone dell'altezza in funzione della larghezza stradale?
Se è questo al DM.16.01.1996 (ancora in vigore) lo trovi al punto C3.
beppe :
scusami ho sbagliato, dovevo rispondere sotto.

per risponmdere a te. Si ci vuole un mandato da parte del committente, ovvero devi essere incaricato formalmente a svolgere tale mansione, altrimenti la responsabilità rimane la sua.
solidred :
la norma non è chiarissima in merito ed a una prima lettura sembra che per forza debba essere il direttore lavori e il progettista nelle rispettive fasi ovvero, il progetto e la direzione dei lavori, tuttavia per come la vedo io deve esserci un esplicito atto scritto che dia il mandato anche perchè nella norma c'è scritto che deve avere il responsabile dei lavori capacità discrezionale, di scelta nell'individuazione dell'impresa ad esempio e quindi se viene meno ciò non può essere identificato come resp. lavori.
Io nei piani di sicurezza dove sono progettista e dl se posso faccio mettere esplicito il committente come resp. lavori almeno per tutelarmi di quel poco, e non firmo null'altro che i progetti e la dl.
beppe :
ormai la questione è superata da parecchio tempo. Ci vuole un incarico specifico, che è la cosa giusta e logica.
In ogni caso leggiti questa sentenza.

www.porreca.it/Sentenza%20della%20Cassazione%20sulla%20nomina%20del%…
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