barby18 : [post n° 198159]

DISTANZE

Ciao a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Dubbio: due proprietà diverse, una è un giardino con casetta a distanza di circa m. 8.50 dal confine costruita circa negli anni '70, l'altra è un immobile sicuramente preesistente rispetto all'altra proprietà (fine 800), posto sul confine.
Si vuole recuperare il sottotetto a fini abitativi dell'immobile a confine con apertura di veduta nel piano sottotetto.
E' sufficiente arretrare di m.1.50 secondo quanto previsto dall'art. 905 del cc. e qunindi, tra l'altro, arrivare ad una distanza totale di m. 10.00, oppure bisogna addirittura arretrare di m. 3.00 secondo l'art. 873 del cc.? Se vale l'art. 873, la distanza di m. 3.00 non può essere suddivisa al 50% tra le due proprietà e quindi arretrare di m. 1.50?
Di nuovo grazie
Ily :
Di solito per ampliamenti e soprelevazioni sono ammesse le distanze preesistenti...
barby18 :
Ciao Ily, grazie per la risposta.
Volevo però sapere, secondo quale norma dai questa affermazione?
Hai una casistica, sentenze o normative?
Il problema è cruciale perchè la proprietaria del fondo mi sta stressando. Grazie.
delli :
dipende... se recuperi sottotetto senza modificare l'involucro allora hai diritto acquisito dall'esistente... se sopralzi o aumenti volume le nuove aperture devono essere a distanza... se recuperi con deroga distanza allora codice civile www.softwareparadiso.it/studio/art-vedute.htm , se recupero è senza deroghe distanze (questo dipende da legge regionale per il recupero) allora valgono nta, dm 1444 e regolamento asl/edilizio
bye bye
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.