Tonia : [post n° 199800]

sicurezza

Per lavori di rifacimento impermeabilizzazione terrazzo e sostituzione grondaie in un palazzo alto 4piani + p.terra è necessario il PSC in fase di esecuzione? mi sembra di aver capito di no se opera una sola impresa...ma per la questione dell'altezza dell'edificio c'è un limite oltre il quale è obbligatorio il psc'?????
grazie e ciao
beppe :
no
Tonia :
...caro beppe ma non ti pare assurda la cosa..se io faccio dei lavori semplici con una sola impresa su un palazzo ad una quota del 5 piano (con MONTAGGIO DI impalcatura) non mi serve il PSC, se invece faccio del lavori al piano terra, SENZA MONTAGGIO DI IMPALCATURA) con due imprese mi serve il PSC?
Vichy :
beh considera che cmq l'impresa ha il suo Pos e le direttive da seguire per fare i lavori in sicurezza. Il psc nasce cmq dalla pericolosità delle interferenze fra le persone che non sono "educate" dallo stesso Pos quindi sono coordinate da un unico psc. Certo non è che dovendo salure al 5 piano non devono usare le dovute precauzioni, se montano poneteggi cmq ci vuole il Pimus e l'addetto ai ponteggi ecc Credo che sia questo il motivo epr il quale il legislatore abbia scritto così.
beppe :
Io ho risposto solo alla domanda. Se poi a me o chissà chi altro può sembrare assurdo questo è un altro discorso. magari potresti chiedelro al legislatore che ha scritto la legge.
Il PSC va fatto solo in caso di 2 o più imprese che eseguono il lavoro (art.90 comma 3).
In ogni caso a me non sembra ssolutamente assurdo. In caso di impresa seria c'è sempre il POS (seriamente redatto), il PiMUS (seriamente redatto) e tu che sei D.LL (serio) che devi controllare che tutto vada bene. Il fatto che ci sia il PSC o non ci sia non cambia nulla ai fini della sicurezza. In definitiva sono gli adetti ai lavori che devono mettere in essee tutti gli accorgimenti necessari affinchè non ci "caschi" il morto. O no?

tonia :
..ok! hai pienamente ragione! ciaooooooooooo!
grazie
desnip :
Però, nella vecchia 494, c'era l'obbligo di notifica per lavori che comportavano rischi di caduta da altezza superiore a 2 m...(allegato II)
beppe :
erano i cantieri anche di cui all'art.3 comma 3
..oggi non c'è più obbligo...
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