salamanca : [post n° 203744]

difformità interne

Ho Unità a destinazione commerciale ubicata al piano terra di un'edificio edificato nel 1952 sprovvisto di agibilità ubicato nel centro storico. Il servizio igienico ad uso esclusivo del negozio è posto su aria di corte in corpo staccato ed ha tutti i requisiti in regola (dimensioni, altezze, pareti e pavimenti rivestiti, piletta, illuminazione ecc). all'interno del negozio i tavolati divisori autorizzati con la licenza del 52 sono stati demoliti (non si riesce a risalire all'anno se ante 67 o meno) senza presentare alcuna pratica edilizia.
Le mie domande sono:
1-Sono obbligata a presentare un permesso di costruire in sanatoria per difformità interne? Anche se le opere sono ante o no 67?
2- Sono obbligata a realizzare il servizio all'interno del negozio (come richiesto dallo sportello unico attività produttive) nonostante il negozio ne sia dotato ma all'esterno?
Il SUAP ritiene che urbanisticamente devo adeguarmi a livello igienico-sanitario.
Tutto questo è scaturito in seguito ad un subentro di un'attività commerciale. Vi sono molto grati se mi chiarite le idee.
ArchiSilvio :
1) il discorso "ante 67" non vale per la confomrità urbanistica ma solo per attribuire un "valore" all'abuso (abuso vecchio=sanzione minore) e SOPRATTUTTO per non dover dichiarare i dati delle Licenze/Permessi negli atti notarili, a pena di nullità. Essendo nel centro abitato, la sanatoria è richiesta.
2) Se subentro significa cessione di azienda il SUAP "in teoria" non dovrebbe poter dare "nuove" prescrizioni, mentre se il subentro è nell'affitto dei locali ma l'attività è nuova, allora sicuramente può chiedere l'adeguamento; in tal caso forse sarebbe utile parlare con la ASL competente per sapere se è possibile ottenere una deroga per l'uso del bagno esterno, ottenendo un parere da girare al SUAP.
Ciao
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