mARCH : [post n° 287161]

Pavimenti flottanti e altezza utile

Buongiorno, sto per presentare il progetto di ristrutturazione della mia abitazione. Ho un pavimento in granito che vorrei ricoprire con un pavimento flottante prefinito in legno dello spessore di 2 cm. I locali però sono già alti 270 cm, e con la realizzazione del pavimento verrebbero 268! Mi è stato consigliato di fare i pavimenti dopo l'agibilità, onde evitare problemi in caso di sopralluogo (quasi certo, al 99%!!) ma c'è il problema delle soglie e del pavimento del bagno che devono essere già all'altezza finita! Che faccio, mostro ai tecnici del comune una casa piena di scalini di 2 cm? Cosa si fa in questi casi?
Getix :
Ma è uno scherzo? . . . . . ma se adesso per l'agibilità c'è la dichiarazione di parte! . . . . . poi devo fare un sopralluogo per un'abitazione! . . . . nel tuo Comune c'è per caso come Sndaco qualche nipote di Mussolini?
mARCH :
Il problema non è il sindaco, è il capo dell'ufficio tecnico, che è una vera bestia! Escono SEMPRE per l'agibilità, e c'è stato chi ha dovuto rifare il pavimento perchè l'altezza era di 268!
gibo :
art. 5 del D.L. n. 70 del 2011, tolleranze del 2% sulle misure progettuali.
fulser :
scusa gibo:
mi dici in quale punto o comma dell'articolo è citata questa tolleranza? Interessa anche a me e non mi riesce di trovarla. Grazie.
john :
art. 5 comma 13:
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
fulser :
grazie!
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