raffy : [post n° 297202]

distanze legali e giurisprudenza

Ciao a tutti.spero qualcuno mi possa dare un utile consiglio.Devo redigere un permesso in sanatoria in quanto sono emerse difformita tra l'edificio realizzato e quello della concessione edilizia datata anno 1987.Le difformità riguardano l'aver realizzato una minore volumetria arretrando di 1.30m una parete perimetrale e lasciando quindi la struttura travi pilastri emergente.Nonostante la volumetria sia inferiore è necessario il permesso in sanatoria per sanare le difformità.Nel verificare le distanze ho rilevato una distanza di 10 metri dalla parete finestrata che è quella arretrata e invece una distanza di 8.70 dai pilastri esterni.Il programma di fabbricazione allora vigente mi prescrive una distanza di 10 metri tra pareti finestrate come poi anche le nta del prg vigente.Al comune pero mi contestano la doppia conformità in quanto secondo loro esisteva al momento della costruzione ma non ora in quanto ci sono state sentenze per le quali le distanze tra edifici si calcolano dai pilastri.Non avrebbero dovuto aggiornare le norme tecniche?Sto facendo una ricerca di giurisprudenza ma trovo difficile valutare ,interpretare e rapportare al mio caso le varie interpretazioni giurisprudenziali.Ci sono nta del prg che non sono valide perche superate e nonostante ciò vigenti? Possibile?
raffy :
inoltre mi hanno detto che non essendoci ora conformità dovrei demolire i pilastri!!!Pilastri che sono elementi portanti della costruzione!!!vi sembra possibile che per un difformità del genere si possa ordinare la demolizione di pilastri?Va giù tutto!!!o sbaglio???
maxxx :
Leggiti il dpr 380, dice che le opere strutturali abusive che compromettano la stabilità dell'edificio possono essere sanate.
Poi leggiti bene la legge perché c'è differenza fra distanza tra pareti finestrate e distanza dagli edifici: un pilastro è edificio ma non è una parete finestrata.
Raffy :
Intendi l'art.34 del DPR 380/2001?ma credo si riferisca solo ad opere difformi dal progetto assentito nn a violazioni di norme urbanistiche.Poi riguardo ad edificio o parete finestrata, la norma del PRG parla solo di distanza tra parete finestrata!!!Ma se la giurisprudenza ha dato diversi orientamenti la norma non va rispettata?
maxxx :
Si art. 34 co. 2: "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione".
A me sembra che sia proprio il tuo caso.
Per quanto riguarda la parete finestrata devi valutare te, probabilmente trovi anche una definizione di"parete finestrata" nel regolamento edilizio.
fabri :
E' una grana , perche' se riesci a giustificare la parete finestrata a 10 mt , come fai a giustificare la distanza di pilastri e travi se non e' espressamente descritta nelle nta del tuo comune al 1987 ? Poi attenzione perche' se nel progetto originario del 1987 , la parete finestrata che conteneva anche i pilastri era unica , e doveva essere a 10 mt , sara' un po' difficile sanare le cose.
Devi valutare la possibilita' di fare un porticato , sempre se il tuo reg edilizio, permette di farlo . In alcuni comuni la distanza dei pilastri dei portici e' minore di 10 mt
fabri :
cosi' recita la sentenza 22 giugno 2012 n. 1235 del tar puglia :

Occorre inoltre aggiungere che, ad avviso del Collegio, la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dal suddetto articolo, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (così, Consiglio Stato, Sezione IV, n. 7731 del 2 novembre 2010 e n. 6909 del 5 dicembre 2005, ivi richiamata).

Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene.
raffy :
quindi i 2 pilastri che sono ad 1.30m dalla parete finestrata vanno demoliti?Secondo te fabri si puo applicare a questo caso l'art.34 del dpr 380/2001?
fabri :
"Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.....................IL FATTO E' CHE METTENDO UNA COSTRUZIONE A 8.70 E NON A 10 , non esiste una parte eseguita in conformita' , perche' tutta la costruzione andrebbe traslata , fino a raggiungere i 10 mt.
Prova ma il comune non penso , anche perche' lo hai scritto pure tu che ti ha dato risposte non confortanti.
maxxx :
@fabri se una costruzione è eseguita a 8.70 al posto di 10 m, la parte non sanabile è quella tra gli 8.70 e i 10 m, il resto è eseguito in conformità.
In questo caso demolire la parte che sta nel 1.30 m compromette anche il resto. Parlare di "traslazione" non ha senso.
fabri :
per maxxx..... e se al comune ti dicono che la distanza dei 10 mt , da rispettare era dai pilastri ,(infatti gia' hanno risposto cosi' al collega)
e non accettano la sanatoria come la mettiamo.......
maxxx :
Questo è un altro discorso... dicevo solo che la parte oltre i 10 mt è conforme...l'abuso è solo la parte dai 10 mt agli 8,70 mt
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