policano : [post n° 297206]

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Buongiorno, domanda sulla COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’art.6 del DPR n.380/01 (come modificato dall’art.5 della LEGGE N.73/2010).
Caso in cui se debba sanare l'esecuzione già effettuata di tramezzature interne (interventi eseguiti senza presentazione della comunicazione di inizio lavori di cui ai commi 2 e 4 dell’art.6 DPR n.380/01).
La domanda 1 è:
devo per forza indicare un'impresa se tanto i lavori sono già stati eseguiti? L'impresa oggi potrebbe anche non esistere più!!!! o potrei non sapere chi ha eseguito i lavori per mille ragioni. Secondo voi va obbligatoriamente riportata?
domanda 2: non ricado in obbligo di progetto per gli impianti, ma eventuali dich conf 37 andrebbero ugualmente consegnate alla proprietà.
Una normale CIL però non prevede una fine lavori, ne la richiesta di agibilità e quindi teoricamente, una volta eseguiti i lavori anche se comprendono impianti, il richiedente non deve più consegnarte nulla al comune (dich conf o altro). Mi pare quindi che anche nel caso in cui le opere siano già state eseguite, esse non necessitino la produzione di altri eventuali allegati . Dico bene?
Grazie.

Qualcuno sa aiutarmi al post precedente relativo alla perizia di idoneità statica? grazie ancora...
sky :
Vorrei sapere anche io se in una cosiddetta CIL TARDIVA devo indicare i dati dell'impresa oppure no. Grazie a tutti quelli che vorranno darci delucidazioni!
desnip :
Secondo me sì, in base alla risposta che ho dato sopra (cioè la comunicazione si fa dopo anzichè prima).
Perchè in questo caso non ci sarebbe (quasi) nessun abuso.
Diverso il caso delle opere realmente abusive, che ovviamente risultano fatte "chissà da chi".
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