archilu : [post n° 304109]

Rischio incendio

Salve a tutti, ho un dubbio riguardo una valutazione del rischio incendio su un'azienda fornitrice di gas metano per auto. Nella mia valutazione ho tenuto contro dei punti valutabili suggeriti dal DM 10.03.98 (individuazione di Materiali combustibili e/o prodotti infiammabili; sorgenti di innesco ecc...). La fascia di rischio (alto, medio, basso)è risultata dalla formula R=FxP. Inoltre nella classificazione del livello di rischio ho tenuto in considerazione delle tabelle allegate al D.M. 16 febbraio 1982. Alla luce della nuova normativa, ho fatto un errore strutturando la valutazione secondo i decreti ministeriali prima citati?
Grazie
delli :
la normativa di Prevenzione Incendi per impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione è DM 24/5/2002 che sostituisce DM 8/6/1993
DM 24/5/2002 a sua volta è stato modificato e integrato da DM 28/9/2002 (per la norma tecnica) e DM 11/9/2008
se fai valutazione rischio incendio non puoi limitarti ai luoghi di lavoro (DM 10/3/1998) ma devi valutare il rischio incendio con la norma specifica (se rientri nel campo di applicazione, ovviamente)
bye bye
archilu :
Grazie innanzitutto per la risposta. Nel documento, ho fatto certamente riferimento alla normativa specifica di settore nell'analizzare la conformità del luogo ai dettami legislativi. Il mio dubbio era rivolto alla modalità di strutturazione della parte relativa al rischio incendio, se è giusto strutturarlo secondo il DM 10/3/98 o se è sufficente collocare il luogo in categoria C (alto rischio ) secondo il DPR 151/2011. Tra l'altro è un luogo di lavoro dove sussiste anche un'attività amministrativa. Forse prima non sono stata chiara nella domanda, se tu sapessi aiutarmi ti sarei grata!
mari :
Andiamo per ordine.
I casi sono 4:
A. attività soggetta a controllo (elenco DPR 151/2011) e a regola tecnica;
B. attività soggetta a controllo senza regola tecnica;
C. attività non soggetta a controllo, né a RT;
D. Attività non soggetta a controllo, ma soggetta a RT.

Tu in che caso sei?

Nel caso sia soggetta e mi pare di aver capito di sì, ha già ottenuto le autorizzazioni del caso?

Le categorie del DPR 151/2011 non sono relazionate con le categorie di rischio del DM 10.03.1998
archilu :
L'attività per la quale gestisco il sistema aziendale per la sicurezza sul lavoro è un'azienda che si occupa sia di distribuzione metano per autotrazione (a mezzo della classica pensilina) sia di sitribuzione all'ingrosso a mezzo di carro bombolaio. Ora dovendo aggiornare il VDR abbiamo concordato di inserire una trattazione sul rischio incendio. Tale trattazione io l'ho strutturata secondo i canoni del DM10.03.98. L'attività inoltre, secondo il DPR 151/2011 rientra nella categoria di rischio C. Ora il mio dubbio era se nella trattazione del rischio all'interno del DVR avessi erronaemente fatto riferimento al Dm del 98. Ma mi sembra di aver capito che la valutazione del rischio è una cosa e le classi di rischio del DPR 151 sono un'altra nel senso che servono a gestire il rilascio del CPI.
Magari nella trattazione potrei fare riferimento alla classe di rischio anche del DPR 151, o non ho ben capito le cose?
mari :
la classe del DPR 151/2011 serve solo per diversificare gli adempimenti a seconda del rischio. Cioè ti serve per sapere se basta la SCIA, se devi presentare il progetto, etc.. Non c'entra con la classe di rischio che viene fuori dalla VDR. Quella la valuti tu conoscendo l'attività e i suoi rischi.

Se le autorizzazioni del caso la tua attività già ce l'ha, allora devi seguire il DM 10.03.1998 secondo una valutazione abbreviata, vedrai che il DM ti dice cosa valutare in caso di attività soggette a controllo. Mi pare all'art.3.
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