carlo : [post n° 305883]

datore di lavoro e testo unico sicurezza

Salve riguardo l’obbligo o meno di utilizzare reti su un ponteggio a protezione delle polveri,e chi ne sia eventualmente preposto a ordinare tale adempienza
Mi è sorto un dubbio relativo al seguente articolo del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008) allegato IV punto 2.2,ovvero se in qualche caso il datore di lavoro coincida o non con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione incaricato dalla committenza pubblica,cito l’articolo sotto:
“2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il Datore Di Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”
Secondo me si sta parlando del Datore di lavoro inteso come proprieterio/preposto dell’impresa che si è aggiudicata i lavori e non del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione come invece mi è stato fatto osservare, asserendo che in alcuni casi le due figure coincidono nel caso di committeza pubblica,chiedo delucidazioni.
Grazie
eli71 :
A me risulta che il datore di lavoro non può fare il coordinatore perchè altrimenti il controllato e il controllore coinciderebbero e non è possibile.Secondo me nel tuo caso direi che hai ragione tu a dire che è il datore di lavoro dell'impresa quello di cui si parla
mari :
Ma non puoi far riferimento all'allegato IV. Quello si applica ai luoghi di lavoro non ai cantieri, lì per datore di lavoro intendono il datore di lavoro come responsabile dell'unità produttiva, di un'azienda.

Il cantiere è altra cosa, non è un luogo di lavoro, e devi far riferimento solo ad allegati e articoli sui cantieri temporanei e mobili. In questo caso, ovvero nei cantieri, il datore di lavoro è il datore di lavoro dell'impresa affidataria (che non può essere coordinatore della sicurezza).
eli71 :
..Opss...non avevo letto che avevi fatto riferimento all'allegato iV.Concordo con quanto detto da mari
carlo :
Grazie per i vostri preziosi interventi infatti è cosi'
Ma il cantiere è un luogo di lavoro
Certo polemizzare sulle definizioni con chi ha scritto il tu della sicurezzanon sicuramente non serve...però,se il cantiere non è un luogo di lavoro?,a me sembra il luogo di lavoro per eccellenza,sicuramente non è un posto in cui si gioca a briscola.......Mi stavo incartando su questo,perchè non avevo letto a monte la definizione data dalla legge di"luoghi di lavoro"e mi sfuggiva il fatto che tali norme non siano applicabili ad un cantiere,in basso vi è la definizione di luogo di lavoro,presa dalla legge stessaInfatti pur essendo un luogo di lavoro il cantiere,tali norme non si applicano proprio ai cantieri,ai mezzi di trasporto ecc.

Luoghi di luogo di lavoro – Art. 62

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
desnip :
Ma se il caniere non è un luogo di lavoro, perchè alla loro disciplina si applica il testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro?
eli71 :
Perchè nel testo unico sulla sicurezza c'è il titolo IV che è la parte relativa al cantiere che è un luogo di lavoro diverso da tutti gli altri.Infatti prima del decreto 81/08 c'era la 494/96 apposta per il cantiere e la 626 per tutti gli altri luoghi di lavoro.
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