laura : [post n° 317330]

medico competente?!?!

MEDICO COMPETENTE
Non nominato ai sensi dell’art.2 comma 21 del DLGS 81/08
questo è ciò che è stato scritto su un POS che mi è stato presentato.
a me non risulta questo comma anzi a me risultava che ogni impresa ha l'obbligo di nominare il medico competente che è tenuto a fornire i certificati per ogni lavoratore dell'impresa.Cosa mi sapete dire in proposito?
grazie
gio :
Io mi farei mandare l'articolo.......
arki76 :
Mi sembra di ricordare che se dall'analisi dei rischi (nel DVR), effettuata dall'RSPP e dal Medico competente, non si rileva la necessità della sorveglianza sanitaria non occorre la nomina dal medico competente.
In sintesi, non tutte le società sono obbligate ad avere il MC.
escopazzo :
Le aziende, nella persona del datore di lavoro o comunque nella persona del rappresentante legale, sono tenute alla nomina del medico competente aziendale nei casi previsti dal D. lgs. 81/08, quindi, la nomina, non è sempre obbligatoria.
L’obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.
Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria anche quelle dei video terminalisti ( con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer) e lavori notturni.
La presenza di uno o più rischi, non basta di per sé a far sì che l’Azienda sia obbligata a nominare il medico competente, dipende dal grado di rischio.
Il grado di rischio sui luoghi di lavoro, dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso.
Spero di essere stato chiaro
laura :
grazie mille chiarissimo!!!!
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