Arch. : [post n° 387583]

L.10/91

Buona sera,
Ho effettuato una manutenzione straordinaria in un'appartamento di piccole dimensioni riguardante solamente il ripristino di intonaci rovinati da infiltrazioni e rifacimento del bagno.
In occasione dei lavori, visto che l'appartamento ne era sprovvisto, è stata installata una caldaia a condensazione e relativa canna fumaria.
Durante la compilazione della L.10/91 viene richiesto di allegare una relazione in cui si indica l'impossibilità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili.
Chiedo dunque è sufficiente specificare solamente che essendo un'intervento di ristrutturazione minino e che essendo l'appartamento collocato all'interno di un condominio in cui tutti gli appartamenti sono già provvisti di impianto autonomo non è possibile installare dei pannelli fotovoltaici?

GRAZIE ANTICIPATAMENTE E BUON LAVORO A TUTTI
gioma :
L'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili ( non solo il fotovoltaico ) per il soddisfacimento di parte del fabbisogno energetico di una abitazione esiste solo per gli immobili di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione rilevante ( D.Lgs. 28/2011).
Arch. :
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Il fotovoltaico l'avevo indicato diciamo come esempio, il problema è che compilando la procedura on line mi mette come allegato obbligatorio la suddetta relazione.
Forse, come giustamente presicisi, non essendo appunto l'immobile soggetto all'intervento potrei evitare di allegarla, ma rimango perplesso.
biba :
Non so in quale regione ti trovi, ma tu stai dicendo che di fatto hai installato un impianto di riscaldamento in un appartamento che prima ne era sprovvisto, giusto? Quale intervento può essere più rilevante di questo? Per come la vedo io, ricadi nell'obbligo di rispetto delle norme sul risparmio energetico in pieno. Dovresti confrontarti col termotecnico che ti fa la Legge 10 per capire quali escamotage ci sono per soddisfare i requisiti richiesti o dimostrare l'impossibilità tecnica.
Arch. :
il D.Lgs. 28/2011 citato giustamente da gioma riporta :
".........m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria........"
In questo caso non è stata effettuata nessuna opera di demolizione/ricostruzione, sono state solamente eseguite le tracce per la posa dell'impianto.
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