Salve a tutti,
mi sto affacciando alle nuove disposizioni del Dlgs 222/2016, in particolare la modifica dell'Art. 24 relativo all'"ex" certificato di agibilità. E' chiaro che il procedimento cambia, ma la documentazione che finora si è allegata alla richiesta del certificato di agibilità rimane la stessa? Ad esempio, se il tecnico con la nuova norma deve asseverare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di efficienza energetica..." , è ancora necessario il parere della ASL (o autocertificazione) e la conformità degli impianti (o DIRI)?
Grazie.
Awiky74 : [post n° 390171]