Pinocchio73 : [post n° 393792]

CAMBIO D'USO ANTE '67

Mi è capitato l'ennesimo cambio d'uso di un immobile da abitazione a locale commerciale, senza autorizzazione edilizia, avvenuta d'ufficio (Catasto) nel 1966. Ho studiato un po' ... (troppo) la normativa ma le indicazioni al riguardo non sono chiarissime. Posto che nel 66 solo il cambio di destinazione d’uso nelle modifiche rilevanti avrebbe necessitato di Licenza edilizia e sicuramente non era oneroso... perchè oggi mi chiedono il PdC con pagamento del doppio degli oneri???
ivana :
Ma se è un accertamento di conformità ci sono le sanzioni....
Pinocchio73 :
Ma perchè devo fare accertamento se è un intervento che fino al 67 era del tutto legittimo????
ivana :
Sei sicuro? In area agricola? Altrimenti non è scontato...Nei centri abitati sussiste l'obbligo di licenza edilizia dal 1942.
Pinocchio73 :
in realtà volevo fare un po' le pulci.... credo che i comuni abbiano preso l'andazzo di interpretare le leggi a modo loro quando fa comodo, tant'è vero che fino a qualche anno fa non la applicavano come oggi...hanno capito di poter fare cassa...
sia ben inteso credo che le sanzioni siano doverose per molti abusi, ma credo anche che si dovrebbe contestualizzare...tra l'altro in caso in questione è stato eseguito d'ufficio dal catasto!!!!
Detto ciò la L. 1150/42 all'art. Art. 31 dice:
"Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. .......La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza."
Pertanto, come prima osservazione gli oneri non erano obbligatori; quindi perchè mi chiedi oneri su una cosa che non era onerosa? Secondo: non si parla esplicitamente di cambio d'uso ma di modifica degli esistenti, che insieme all'ampliamento e alla demolizione e costruzione fa intendere modifiche strutturali......
quand'anche fosse, ad oggi il cambio d'uso, rientra tra gli interventi soggetti a SCIA in alternativa al permesso di costruire... perchè non mi chiedono di fare la scia in sanatoria???
ivana :
molte interpretazioni giurisprudenziali dell'art. 31 intendono "modifica della struttura" non in termini statici ma di modifica rilevante. Va da se che trasformare un'abitazione in negozio mi sembra possa essere una modifica rilevante. Altra domanda che mi pongo è perchè poni la variazione catastale d'ufficio come giustificazione. Non credo che abbiano deciso in catasto la destinazione d'uso. Penso più probabile che a seguito di un controllo abbiano verificato il cambio d'uso e sia scattata la variazione. Penso questo ti possa servire più come datazione della variazione che come giustificazione.
Pinocchio73 :
Sono d'accordo con te in linea di massima...peccato che il cambio d'uso (di categoria) come modifica rilevante sia stato delineato come intervento soggetto a pdc o a scia, solo in epoca recente......
Per il resto sicuramente il cambio d'uso è stato eseguito all'epoca del sopralluogo, ma non c'è traccia di nulla, né di un sopralluogo né di una denuncia depositata...pertanto è impossibile da dimostrare. E cmq al Comune non interessa chi sia stato, ma che sia stato fatto, poco importa che sono in possesso anche di regolare licenza commerciale del Comune; gli uffici del catasto-comune - ufficio tecnico non si interfacciavano allora come oggi......
ivana :
Non sono d'accordo con te sul cambio d'uso...però penso te ne farai una ragione :-)
E soprattutto sarebbe più importante per te che fosse d'accordo il Comune...
desnip :
Scusa, dove trovi scritto che il cambio d'uso "rientra tra gli interventi soggetti a SCIA in alternativa al permesso di costruire..."? Mi interessa questa informazione a livello normativo.
Pinocchio73 :
Non è consentito sempre. solo in alcuni casi e per le zone omogenee credo.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
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