pimpi : [post n° 399581]

PROGETTO IMPIANTI: si può presentare più avanti?

Devo presentare una scia per opere in un appartamento, nel quale saranno da rifare anche tutti gli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, gas cottura). Devo allegare il progetto degli impianti PER FORZA contestualmente alla presentazione della stessa o posso allegarlo più avanti, con la comunicazione di inizio lavori, o comunque prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti? Nel modulo sembra che non ci sia questa seconda opzione...
gioma :
Direi di no!
Se le opere comportano anche interventi sugli impianti tecnologici è necessario allegare i relativi progetti.
Aggiungo che per la SCIA non è prevista comunicazione inizio lavori in quanto quest'ultimi possono avere inizio subito dopo la protocollazione della pratica in Comune.
pimpi :
devo aspettare 30gg trattandosi di "SCIA alternativa al PDC" e mi hanno chiesto questa pratica perché, oltre alla manutenzione straordinaria interna, è prevista anche una modifica in facciata. Concordo sulla necessità di allegare i progetti degli impianti dato che saranno modificati ma continuo a non capire l'urgenza di allegarli 30 giorni prima dell'inizio dei lavori...anche perché difficilmente un progetto fatto a priori, senza conoscere tutta una serie di incognite che vengono fuori a seguito delle demolizioni, della rimozione dei vecchi impianti e più in generale in corso d'opera, potrà essere rispettato e dovrà quindi essere rifatto.
biba :
Scusate, ma qual è questo comune che vuole il progetto degli impianti anche per una banale manutenzione straordinaria? Il DM 37/2008 lo richiede solo in casi specifici che di solito non ricorrono in un alloggio soggetto a revisione di impiantistica esistente.
pimpi :
In realtà è vero che la 37/2008 lo richiede: "per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti [...] è redatto un progetto" (art. 5). Ed è anche vero che richiede di depositarlo contestualmente al progetto edilizio (art. 11). Poi come ho già detto sopra nel caso di intervento su edificio esistente secondo me è tutta un'assurdità.
Dove è che hai interpretato che non servirebbe il progetto degli impianti?
biba :
L'ho interpretato leggendo la riga sotto a quella che citi. Se vai oltre il comma 1 c'è il comma 2.
"Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
pimpi :
esatto leggi bene: " è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi"...........ti sta dicendo i casi in cui deve redigerlo il professionista abilitato iscritto all'albo. Negli altri casi lo può redigere il tecnico.
eli71 :
Io concordo con biba, per impianto domestico al di sotto dei 6 kw il deposito del progetto non è obbligatorio, puoi depositare semplicemente alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità con lo schema dell'impianto realizzato.
biba :
Pimpi, non sono qui per convincerti di nulla.
pimpi :
ma va figurati ;) io sono già convinta di mio dell'inutilità di tutto ciò e fino ad ora non lo ho mai presentato per manutenzione straordinaria...ma stavolta me lo hanno chiesto esplicitamente x cui prima di contestare sono andata a riguardare bene il decreto ed in effetti non posso negare che l'art. 5 distingue solo i casi in cui deve farlo il professionista dai casi in cui può farlo il tecnico e non i casi in cui va fatto dai casi in cui non serve. Ho provato giusto a chiedere se potevo allegarlo più avanti ma mi hanno detto di NO ed in effetti anche lì la normativa impone che sia presentato contestualmente.
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