Tommaso : [post n° 400422]

Detrazioni 65%

In un cambio di destinazione è possibile attingere agli ecobonus al 65% se il locale non era in precedenza riscaldato? la guida dell'agenzia delle entrate parla di spese sostenute per "la SOSTITUZIONE (quindi non nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale" ma anche di "miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)".
Posso detrarre quindi le spese a merito di infissi ed elementi coibentanti e non quelle relative all'impiantistica? qualcuno ha esperienze in merito?
gioma :
Potrai detrarre solo le spese per gli infissi ed eventualmente per la domotica e per i pannelli solari, ma non quelle per l'impianto di riscaldamento in quanto assente.
Tuttavia, potrai inserire quest'ultimo costo in quelli di ristrutturazione detraibili al 50%.
Tommaso :
Grazie Gioma. E' quello che mi immaginavo
Si tratta comunque di un fondo commerciale e non posso sfruttare le detrazioni al 50 che sono destinate unicamente ad unità abitative.
Provo quindi a sfruttare la tua disponibilità ed alzare il tiro con una questione che non mi fa dormire da mesi
Secondo te cosa viene inteso per impianto di climatizzazione invernale? Se nel fondo ho una stufa a pellet non posso comunque considerare il nuovo impianto come un elemento in sostituzione a quello e quindi detrarlo al 65? Qual è il limite concettuale per definire un IMPIANTO? deve esserci un sistema di tubazioni? l'agenzia vuole certificazioni particolari come il codice della vecchia caldaia?
Non so se mi sono espresso correttamente ma il succo è "chi decide e in base a quali parametri che il locale non aveva precedente un impianto"
desnip :
Scusa, Tommaso, ma in che modo avviene il cambio d'uso? Se il passaggio avviene da commerciale ad abitazione puoi fruire della detrazione 50%, al contrario no, ovviamente.
La stufa a pellet per essere considerata impianto di climatizzazione deve essere un generatore di calore, quindi non può essere un apparecchio a se stante ma devono esserci appunto delle canalizzazioni.
Tommaso :
il cambio d'uso è da magazzino a negozio
Biz Consulting :
Mi spiace Tommaso ma, contrariamente ha quanto ti è stato risposto, non puoi detrarre al 65% nessuno degli interventi che farai.
Infatti, per qualsiasi intervento di sostituzione (caldaia e infissi) e isolamento fa fede la situazione di partenza dell'immobile: se prima dell'inizio lavori esso non è "ufficialmente" riscaldato, non puoi accedere all'ecobonus. Gli unici interventi che non seguono questa regola sono quelli di nuova installazione previsti per questa agevolazione: impianti solari termici, generatori di calore a biomasse e schermature solari.

In merito al discorso della stufa già presente nell'immobile, per essere considerata un impianto di riscaldamento, deve rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari... comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW".
Se questi requisiti non sono rispettati la detrazione 65% non è richiedibile, in quanto l’immobile non risulterebbe essere dotato di impianto termico.

Concordo però con @desnip: l'unica via che potresti avere per detrarre sarebbe sfruttare il bonus 50%.
Infatti, così come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 14/e dell’8 febbraio 2005, qualsiasi cambio di destinazione d'uso che porti un immobile a diventare residenziale, consente di accedere a questo incentivo.
desnip :
Scusa, Biz Consulting, ma forse non hai letto tutte le risposte.
Innanzitutto nessuno gli ha detto che può detrarre al 65%, ma tutti gli abbiamo detto le stesse cose dette da te, magari senza scendere così nel dettaglio. E poi Tommaso, alla mia domanda, ha specificato che si tratta di cambio da magazzino a negozio, quindi non può detrarre al 50%.
Biz Consulting :
Ciao Desnip,
ho letto bene tutti i msg prima di intervenire e @gioma aveva scritto: "Potrai detrarre solo le spese per gli infissi ed eventualmente per la domotica e per i pannelli solari, ma non quelle per l'impianto di riscaldamento in quanto assente."
In realtà nessuno degli interventi è detraibile al 65% nelle condizioni di Tommaso.
Probabilmente quando Tommaso ha scritto che il cambio d'uso è da magazzino a negozio, stavo scrivendo la mia risposta, ed ho inviato senza vederlo. Me ne sono accorto solo ora...
E' ovvio che in questo caso non può accedere neppure al bonus 50%.
desnip :
Hai ragione, perdonami. :-)
Biz Consulting :
ci mancherebbe! D'altronde quattro occhi son meglio di due no? ;-)
Tommaso :
Grazie a tutti delle risposte. Biz Consulting hai descritto proprio la situazione che temevo... eppure ...
Nella guida dell'agenzia una voce dice "per alcune tipologie di intervento è necessario che gli edifici presentino alcune caratteristiche, per esempio essere già dotati di impianti di riscaldamento ..." Sottolineando quindi che NON TUTTE le tipologie di intervento presuppongono la presenza degli impianti.
Dato per scontato che tali tipologie di intervento sono i 6 punti menzionati a pagina 5 (riqual...; involucro...; installaz...; Sostitu....; acquist....; acquist....;), nelle pagine successiva si va a trattare uno ad uno tali tipi di intervento e qui, SOLO alla voce di sostituzione (p 14) si sottolinea la necessita che sia presente un vecchio impianto. Avendo il testo, presupposto che esistano interventi per cui non è necessaria la presenza dell'impianto e avendo definito solo in un caso tale necessità, non è logico pensare che gli altri casi siano comunque ammessi alla detrazione? e se NO quali sarebbero le tipologie di intervento per cui tale caratteristica non è necessaria (3° paragrafo pagina 6 guida agevolazioni) ?
desnip :
Tommaso, gli interventi per i quali non è necessaria la presenza degli impianti, sono quelli che ti sono stati descritti da Biz, ovvero impianti solari termici, generatori di calore a biomasse e schermature solari.
Tommaso :
Scusate ma la guida usa una sintassi che in parte nega quanto dite. Provo ad esprimermi nel modo più chiaro possibile.
Nella guida dell'agenzia (mi riferisco ora alla nuova giuda appena uscita) si parla di tipologie di intervento rientranti nelle detrazioni al 65%. A pagina 5 si dice quindi che "Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche,... ".
Ora se la sintassi e la logica grammaticale non sono un opinione, le parole "PER ALCUNE" implicano che non NON PER TUTTE le tipologie di intervento è richiesta la presenza di un impianto iniziale. QUINDI esiste tra le 8 tipologie elencate a pagina 4, ALMENO UNA tipologia che non richiede un preventivo impianto di riscaldamento.
Credo sia poi evidente che dato che è una preposizione tra parentesi, che l'installazione dei pannelli permetta di non rispettare la richiesta dell'esistenza dell'impianto offrendo un ulteriore alternativa quando non si rientra nelle tipologie escluse. Non sto cercando un cavillo tecnico o qualcosa di simile, ma da pagano andando a leggere la guida e seguendo la sintassi delle varie preposizioni quello che emerge è che solo per interventi di sostituzione (in quanto tali) sia necessaria la presenza di un impianto originario mentre per gli altri casi non sia indispensabile. Poi sicuramente avete ragione voi, ma il mio ragionamento è sbagliato? E perché?
desnip :
Non ho capito niente di quello che dici.... E' chiaro che per interventi di sostituzione è necessaria la presenza di un impianto originario, altrimenti che sostituzione è???
Biz Consulting :
Ciao Tommaso,
non serve fare l'analisi logico-grammaticale delle guide dell'AdE per capire quali siano gli interventi che prevedano l'obbligo della presenza di un impianto di riscaldamento prima dell'inizio lavori.
E' sufficiente che tu vada su www.acs.enea.it/vademecum/ e legga i requisiti previsti da decreto suddivisi per ciascun intervento.
Accetta un consiglio da un povero professionista che sono 10 anni che segue pratiche di detrazione 65% (e 50%): sulle questioni prettamente tecniche metti da parte le guide del Fisco e leggi la documentazione Enea, che è decisamente più schematica e precisa.
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