A me pare che le normative relative alle agevolazioni fiscali per gli interventi in ambito sismico siano piuttosto nebulose.
Chiedo delucidazioni chiare circa le loro applicazioni sia in ambito civile, residenziale che in ambito industriale.
Relativamente all’ambito industriale,
faccio osservare che nel Distretto Ceramico di Sassuolo nel quale io opero negli stabilimenti, specialmente ceramici, e nelle officine per impianti ed automatismi per ceramica si verifica frequentemente che
- nella quasi totalità di essi, sono stati installati impianti produttivi e di stoccaggio molti dei quali sviluppati in verticale (atomizzatori, sili, scaffali, …) che hanno comportato la messa in opera di strutture in acciaio che non sono state oggetto di denuncia delle opere (L. 1086/71 e succ.) sia perché le ditte installatrici hanno ignorato la normativa per comodità, sia per trascuratezza degli uffici tecnici comunali che non l’hanno richiesta.
- la denuncia delle opere è stata scrupolosamente osservata quasi esclusivamente soltanto per la realizzazione dei fabbricati.
Si riscontra, nella disamina delle criticità ai fini sismici all’interno degli stabilimenti industriali, che le strutture che presentano più frequentemente situazioni di maggiore pericolosità sono quelle degli impianti (come sopra citati) e non quelle dei fabbricati industriali.
CHIEDO quindi
1) Le aziende che posseggono impianti messi in opera senza aver adempiuto agli obblighi di Legge, possono essere perseguiti per eventuali inadempienze? Se si, saranno assoggettate a sanzioni? Se si, di che entità?
2) Interventi all’interno della normativa bonus sismico su strutture che non sono state oggetto di denuncia di cui alla L. 1086/71 , sono legittimi? E se si, possono usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa?
3) La normativa bonus sismico si applica in ambito industriale?
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