Buongiorno a tutti!
Vorrei un parere riguardo creazione di bagno/antibagno nel corso di una ristrutturazione edilizia a Bologna
Vorrei realizzare un antibagno con solo lavabo con accesso da zona pranzo (con angolo cottura) ovviamente separato da una porta. A fianco dell'antibagno, separato da ulteriore porta, vorrei realizzare il bagno vero e proprio con vaso, bidet, vasca (ma senza lavabo, in quanto già presente in antibagno).
Non ho trovato specifiche sulla normativa e vorrei un parere sulla fattibilità.
Grazie a tutti per la disponibilità!
Viola
viola : [post n° 406364]
antibagno + bagno a Bologna
A Torino si può fare, non so a Bologna, però che io sappia non c'è una normativa che ne parli, devi guardare cosa dice il regolamento edilizio. Io verificherei anche se devo rispettare il principio dell'adattabilità (L.13/89, DM 236/89) e, in tal caso, verificherei dimensioni ed ingombri.
Anche in Lombardia si può fare, ma confermo che devi controllare il regolamento d'igiene locale, oppure chiedi al tecnico.
Ciao Ale, grazie per la risposta! Nel regolametno edilizio non ho trovato indicazioni a riguardo... per questo chiedevo un confronto. Trattandosi di manutenzione straordinaria di edificio privato - tra l'altro di piccole dimensioni- risulta difficile inserire un bagno per accesso disabile senza limitare moltissimo la fruizione dello spazio soggiorno/pranzo/cucina - è possibile prevedere eventuale modifica del servizio in caso di effettiva necessità di fruizione da parte di disabile (adattabilità)? grazie ancora per la disponibilità
Grazie per la risposta! nel regolamento di igiene non ho riscontrato queste specifiche,,, per tale ragione chiedevo un parere
L'adattabilità è richiesta, io personalmente cerco sempre di proporre varianti realistiche e il più possibile rispettose degli spazi disponibili. Si parte sempre dal presupposto che "tanto non servirà", ma ahimè non sempre è così. Verifica anche che ti permettano, nel caso, di eliminare l'antibagno.
Teoricamente, trattandosi di MS non è soggetta alla normativa sulle barriere architettoniche: la 380/01 TUE all'art. 77 dice che sono soggetti solo i "progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici"; il DM 236/89 dice che lo stesso si applica anche "alla ristrutturazione degli edifici privati", ma all'art.2 specifica che "per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978; quest'ultima, a sua volta, dà la classica definizione di "ristrutturazione" che si può trovare anche sul TUE e che si differenzia dalla MS (lettera b) della stessa legge n. 457 del 5 agosto 1978). In alcuni comuni, però, non ti passano la pratica se non dimostri l'adattabilità dell'intervento.