ceddina : [post n° 408570]

Frazionamento di un appartamento non regolare. Sanzione per il ripristino?Roma

Salve a tutti.
In breve la questione è questa: il mio cliente l'anno scorso ha presentato una SCIA per frazionare il suo appartamento (Comune di Roma). Ha eseguito i lavori (fatto anche accatastamento e fine lavori) e successivamente il Municipio gli ha comunicato che il frazionamento non poteva essere eseguito perchè non a norma con il PRG, Regolamento d'igiene ecc.
Posto che trovo assurdo che il Tecnico precedente abbia fatto un simile errore non considerando che il frazionamento non poteva essere eseguito, ora il cliente vuole tornare alla situazione legittima, anche perchè vuole vendere ed essere in regola, quindi riaccorpare i due appartamenti.
La mia questione è semplice: il ripristino di un abuso è sottoposto a sanzione?
Perchè la sanzione in genere serve appunto a "sanare" un lavoro eseguito senza titolo (legge 15-08), ma nel mio caso io non posso sanare proprio nulla dato che i lavori non sono sanabili.
Che pratica dovrei presentare, una SCIA per ripristino? (sebbene l'ultimo titolo che ha portato alla situazione attuale non è a norma).
Vorrei avere una idea precisa dei costi che il cliente deve sostenere per "legittimare" il suo immobile perchè deve fare una valutazione per la vendita.
Grazie a tutti
MS :
Quei lavori sono stati fatti con SCIA sono modifiche interne? In tal caso perchè scrivi che i lavori "non sono sanabili"? Comunque io opterei eventualmente ad una scia in sanatoria se si tratta solo di modifiche interne.
unfor :
Quali sono le motivazioni percui il frazionamento non si poteva fare? e dopo quanto tempo il Comune ha inviato la comunicazione?
ceddina :
I lavori consistono nella demolizione della scala di collegamento tra i due piani con la conseguente creazione di due unità immobiliari, una sotto, e una sopra (originariamente soffitta poi regolarmente condonata).
L'unità immobiliare ex soffitta però ha un'altezza inferiore a 2,70m e una superficie inferiore al minimo consentito per la zona di PRG. Pertanto il frazionamento non può essere sanabile.
Per tornare alla situazione ante operam che tipo di pratica edilizia dovrei fare e quali eventuali sanzioni pagare?
desnip :
Mi sa che i problemi non finirebbero con il ripristino. L'ex soffitta sarebbe comuqnue non commerciabilizzabile in virtù dell'assenza dell'agibilità.
unfor :
Beh, ma non era possibile recuperare il sottotetto?
ceddina :
Si ci sono varie strade da percorrere per rendere "abitabile" il sottotetto ma al momento non è questo che mi interessa. Per ora l'unica cosa che vorrei capire è se devo o meno pagare una sanzione per ripristinare la situazione ex ante, ovvero senza frazionamento.
Grazie a tutti per le vostre risposte
delli :
immagino che il comune, quando ha scritto dicendo che l'intervento realizzato non è conforme, abbia dato un tempo (30 gioni? 60 giorni?) per correggere e/o adeguare/ sanare la situazione realizzata. La rimessa in pristino non necessita di pratica edilizia in quanto esegui un 'ordine' del comune.
Semplicemente ripristini il collegamento dei due piani, rifai un docfa di variazione e, quando completato, comunichi al comune che hai ripristinato lo stato ante opere, presentando la scheda catastale aggiornata (a volte chiedono anche documentazione fotografica....)
Se, invece, ci sono anche opere che vorresti mantentere, seppur nella configurazione di unico appartamento su due piani, fai sanatoria per quello che rimane, ripristinando il collegamento tra i due piani.
In soldoni, e a rigor di logica e giurisprudenza in merito, tu presenti una sanatoria per opere sanabili nello stato in cui si trovano, senza necessità di esecuzione di alcuna opera per renderle 'a norma'.
Ergo: prima rimuovi tutto quello non sanabile e poi sani quello che decidi di mantenere delle opere già eseguite
bye
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.