desnip : [post n° 409781]

Spiegatemi il cambio di destinaizone d'uso...

Sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 maggio 2018 n. 846. In pratica, solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessita del permesso di costruire.
Ma scusate: a seguito della "manovrina" 2017, il cambio d'uso rientra tra le opere di restauro e risanamento conservativo.
Perchè dunque, è obbligatorio il pdc? E poi, mi fate un esempio di cambio d'uso all'interno della stessa categoria omogenea?
vikika :
Questa è la stessa domanda che mi stavo ponendo anche io! Ti posso fare un paio di esempi però.. che probabilmente aumenteranno la confusione! ;)
Circa 6 mesi fa per un cambio di destinazione con opere da abitazione ad ufficio mi hanno chiesto una SCIA perchè all'interno della stessa categoria (A), ora sto preparando un pdc per passare la laboratorio a magazzino/sgombero con opere perchè pur rimanendo nella stessa categoria (C) lo considerano comunque pertinza dell'abitazione al piano di sopra e ad essa funzionalmente collegata ( è un caso particolare il mio probabilmente). Ovviamente con esborso di oneri e costo di costruzione....
d.n.a. :
Ma guarda vikka, che le categorie catastali non sono quelle considerate per il cambio d'uso della sentenza TAR e in generale dalla normativa urbanistica, secondo me, per fare un esempio, per cambiare una camera in garage, è un cambio d'uso in categoria omogenea, mentre per cambiare un appartamento in un negozio è diversa categoria, in sostanza se si altera il carico urbanistico è pdc, altrimenti no.
desnip :
Va bene, chiariti questi aspetti. Ma perchè è necessario il pdc?
d.n.a. :
Perchè, tralasciando che ciò non sia espressamente indicato dalla normativa regionale, e quella campana non la conosco, soggetti a PdC sono " gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché ... " quindi se il solo cambio uso, senza opere magari ci può stare, il cambio d'uso con opere diventa ristrutturazione e quindi soggetto a PdC, almeno per il caso in sentenza. certo è che questi avevano fatto con una scia (sbagliando modulo oltretutto) un cambio d'uso con opere, che aggravava il carico urbanistico.
desnip :
Ti correggo d.n.a.: il cambio d'uso con opere è restauro e risanamento conservativo a seguito della manovrina 2017 (vedere come è stata modificata la definizione del T.U.).
d.n.a. :
con il restauro conservativo puoi anche fare il cambio d'uso, è diverso da dire che il cambio d'uso con opere è restauro, e infatti se io prendo un fabbricato artigianale in zona residenziale, lo demolisco e costruisco un condominio, quello me lo chiami restauro e me lo fai con SCIA? no, è nuova costruzione, quindi PdC, e se magari uso le pareti dello stesso fabbricato artigianale perchè magari a distanza inferiore da confine, e lo svuoto e rifaccio il tetto nuovo, quello me lo continui a chiamare restauro o è ristrutturazione e chiedi un PdC per fare l'intervento, o al massimo una scia alternativa?
d.n.a. :
faccio sempre anche io fatica ad interpretare la legge, ma seguendo la logica delle sentenze, e sopratutto dell'interpretazione dei cari tecnici comunali, la legge va interpretata alla lettera, non in modo estensivo, quindi la cosa che è inserita in un articolo vale solo per quel'articolo, non per tutta la legge, e solitamente non estende a tutta la casistica di interventi consimili.
desnip :
Mah... gli esempi da te indicati contemplano anche oltre opere che prevaricano il cambio d'uso (ad esempio la demolizione e ricostruzione).
Ma se io ho, ad esempio, un appartamento e devo trasformarlo in locale commerciale realizzando opere, ad esempio i necessari servizi igienici, quello cos'è?
d.n.a. :
Dipende dalla legge regionale in definitiva, ma se non vi è pronuncia, direi che il tuo caso si possa fare con SCIA alternativa o con PdC, poi comune che vai, regola che trovi. meglio sempre andare sul titolo più "sicuro" che quello meno sicuro.
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