Pippo : [post n° 413834]

Condono edilizio

Buonasera avrei una domanda da farvi:
un edificio ha una licenza edilizia del 1974 ed è stato realizzato nel 1975 ma in difformità rispetto al progetto approvato. Il progetto approvato posizionava questo edificio di un solo piano al centro di un lotto. Invece è stato realizzato in una posizione differente (a 2 metri da un confine laterale, quando il regolamento edilizio parla di 5 metri o costruzione su confine) e poi è stato realizzato un piano seminterrato. Tutto questo sempre nel 1975.
Avendo la possibilità di riaprire il condono e usufruire della legge 47/85, la mia domanda è: compilo il modello 47-85 A come Tipologia 1 (Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici) inserendo tutte le superfici sia del piano terra che del piano seminterrato in quanto la difformità riguarda il collocamento dell'intero fabbricato, oppure inserisco solo le superfici del piano seminterrato?
d.n.a. :
Cosa significa "vendo la possibilità di riaprire il condono e usufruire della legge 47/85"? perchè, a meno non vi sia una pratica di condono mai espletata e priva di allegati grafici, la cosa mi sembra decisamente impossibile.
Pippo :
Quando si compra all'asta giudiziaria si ha la possibilità di poter usufruire dei termini del condono. Se la difformità ha delle caratteristiche particolari, si apre una finestra temporale di 120 giorni in cui si può inoltrare nuovamente la domanda di condono.
d.n.a. :
Grazie Pippo, oggi ho imparato una cosa nuova, ma purtroppo non saprei aiutarti correttamente, speriamo in qualche altro suggerimento.
ponteggiroma :
Non proprio Pippo, ma solo se la data del pignoramento (o per alcuni l'accensione del mutuo) ricadono in periodo di condono. Siccome sicuramente i termini sono troppo lontani nel tempo, credo proprio che non ci stai. Sei sicuro che in perizia il CTU abbia esplicitamente inserito tale possibilità?
Pippo :
Non credo che questo sia corretto. Il pignoramento è del 2015. Credo funzioni più nel caso in cui, una volta pignorato, si ha la possibilità di datare gli abusi nel periodi dei condoni. Quindi se a monte del progetto, nel mio caso 1974 è stato realizzato un abuso, a quel punto si possono riaprire i termini. E si, i termini sono stati riaperti con decreto di trasferimento del giudice
ponteggiroma :
mah... io faccio perizie per esecuzioni immobiliari da 10 anni e mi sono sempre basato, nel far risalire la data per la sanabilità, sul criterio delle ragioni del credito come previsto dalla 47/85. Ma se in perizia e decreto di trasferimento hanno scritto che risulta sanabile, vuol dire che qualcuno se n'è assunta la responsabilità. Che ti posso dire? In bocca al lupo!
Pippo :
"In particolare, se l’immobile è stato realizzato o modificato violando la normativa urbanistico-edilizia, il perito dovrà indicare analiticamente la tipologia degli abusi che ha riscontrato e se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in virtù del combinato disposto degli artt. 46, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6, della legge n. 47/1985.
L’ultima legge che si è occupata di condono edilizio è la n. 326 del 2003 che ha anch’essa disposto sulla possibilità di sanare gli abusi edilizi realizzati per gli immobili acquistati all’asta nell’art. 32, comma 25."
Se l'immobile viene pignorato nel 2018 ma è stato realizzato con abusi nel 1980, può usufruire dei condoni edilizi.
Ora ti racconto un aneddoto: un perito di una banca non accetta la documentazione rilasciata dal Comune e firmata dallo stesso digitalmente, perchè non riconosce la firma digitale come un metodo di firma autentico... vorrebbe che le ricevute (che ora sono tutte elettroniche) fossero firmate e timbrate dal Comune una ad una.
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