manu : [post n° 414197]

piano casa

Buongiorno un mio cliente vorrebbe ampliare la propria abitazione; dalle verifiche effettuate urbanisticamente l'area è già satura e potrebbe solo applicare il piano casa se non fosse che verificando il progetto presentato al comune per ottenere nel 1980 il permesso a costruire, ho riscontrato delle difformità tra progetto approvato e stato di fatto. Immagino di non poter fare nulla visto che io dovrei rilevare lo stato di fatto reale, il comune verificare il progetto approvato in passato e quindi si svelerebbe l'abuso....non sanabile perchè si trova in un parco dove non sono consentiti ai sensi del D.lgs 42/2004 aumenti di volume e superfice per l'ottenimento della Conformità paesaggistica. C'è qualche soluzione ipotetica che mi sfugge??
d.n.a. :
ammesso che l'abuso non sia sanabile ragion per cui presumo che l'abuso sia stato fatto con aumento di volume, e ammesso che il piano casa, escluda gli ampliamenti su edifici abusivi, direi che c'è poco da fare, o sani e poi ampli, o dichiari il falso, e rischi la "galera".
Manu :
Grazie. Purtroppo non posso sanare perché in area parco e con aumenti di volume o superfici non c'è il rilascio della conformità paesaggistica necessaria alla conformità urbanistica. Sono propensa a non fare alcun ampliamento augurando ai clienti che nessuno si accorga di ciò e che si faccia un condono anche x le aree parco ....sempre x loro!
arch_mb :
Ciao Manu, il "condono" paesaggistico è abbastanza improbabile (anche se con la lega al governo non si può mai sapere, non mi stupirei). Unica possibilità, verifica che l'istituzione del parco - e la conseguente apposizione della tutela paesaggistica - sia avvenuta prima dell'edificazione della casa.
Manu :
Il parco è stato istituito dopo altrimenti avrebbe dovuto ottenere il parere paesaggistici prima del permesso a costruire . Purtroppo oggi non posso ottenerlo proprio per l'aumento di volume e superficie che tra l'altro non sono eccessivi ma nemmeno rientrano tra le variazioni essenziali secondo la mia legge regionale
arch_mb :
Se il parco è stato istituito dopo l'edificazione della casa, non sei in abuso dal punto di vista paesaggistico. Principio consolidato del diritto: il fatto è assoggettato alla disicplina vigente all'epoca del fatto commesso. Se puoi sanare l'edificio dal punto di vista edilizio, alla Soprintendenza si chiederà una sorta di compatibilità paesaggistica di opere già realizzate. Ovviamente il rischio è che, qualora la Soprintendenza le dichiarasse non compatibili con il contesto, scatta l'ordinanza di rimessione in pristino.
arch_mb :
*non compatibilità, ma autorizzazione paesaggistica
arch_mb :
Ne deriva ovviamente che in caso di tutela sopravvenuta non si applicano le restrizioni previste dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004 (aumento di volume, superificie utile, ecc).
Manu :
Si chiama conformità paesaggistica e può essere rilasciata solo se non ci sono aumenti di volume o superficie quindi non può essere rilasciata oggi, poiché l'opera doveva essere fattibile all'epoca ed oggi x la sanatoria, non avendo la conformità paesaggistica oggi non è sanabile
manu :
compatibilità paesaggistica art. 167 del decreto
arch_mb :
Manu: seguimi. Lasciamo da parte l'edilizia, che viaggia su un piano a parte. Il presupposto per l'applicazione dell'istituto di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 è che siano state "realizzate opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 146. Se al momento della costruzione l'area NON era sottoposta a tutela paesaggistica, non esistevano i presupposti per chiedere l'autorizzazione paesaggistica. Ergo, in caso di vincolo sopravvenuto (=venuto dopo) alla costruzione, non parliamo di compatibilità di cui all'art. 146 ma di una parziale applicabilità dello stesso articolo, nella parte in cui parla di strutture già esistenti, e dell`inapplicabilita della parte relativa alle restrizioni su superfici e volumi. Si tratta di una specie di autorizzazione ex post. Leggiti bene le circolari dell'Ufficio legislativo del MiBACT, a partire dalla 16 dicembre 2015:
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti…. Sono più di una, su questo argomento. Ti avviso che la più parte degli enti locali non conosce queste pieghe, devono essere loro spiegate con molta pazienza.
arch_mb :
* "compatibilità di cui all'art. 167“, non 146
Manu :
Si ma il consiglio di stato si è pronunciato in senso contrario però queste note sono mi pare più recenti. Speriamo che in regione comprendano...come dici tu armandomi di santa pazienza!! GRAZIE
manu :
comunque grazie mille arch_mb proverò a parlare con gli uffici e vediamo cosa ne dicono considerato che si tratta di pareri recenti.
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