tiziano : [post n° 418850]

Architetto

Chi mi può aiutare?
Vorrei avere un chiarimento inerente i termini per l’applicabilità delle disposizioni stabilite dall'art. 83 della l.r. n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 27 della l.r. n. 17 del 2018.
Con il comunicato n. 24 del 21 febbraio 2019 si precisa, che i nuovi parametri per la determinazione della sanzione paesaggistica non trovano applicazione per le fattispecie antecedenti l'entrata in vigore della l.r. n. 17 del 2018. 

Domanda:
se oggi presento una pratica di richiesta di compatibilità paesaggistica riferita ad opere realizzate in difformità rispetto a d una pratica edilizia del 1990 (quindi abusi comunque effettuati precedentemente alla l.r. n. 12 del 2005), la sanzione paesaggistica dovrà essere calcolata con riferimento alla l.r. n. 17 del 2018 (80% costo teorico opere abusive). oppure l.r. n. 12 del 2005 (non inferiore a 500Euro)?

Tengo a precisare che il costo delle opere realizzate in difformità è sicuramente superiore alle 500Euro

Grazie
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