Campanellino : [post n° 421502]

Sanatoria con ulteriori opere contestuali

Buongiorno, scusate la domanda forse stupida ma in caso di sanatoria, se un immobile per essere conforme deve essere oggetto di ulteriori interventi edilizi, come si fa? Si possono rappresentare nella SCIA in sanatoria come demolizioni e/o costruzioni al pari di quelli già eseguiti senza titolo? O c'è una procedura diversa?
gioma :
Il requisito fondamentale per chiedere una sanatoria edilizia è la sussistenza, sulle opere eseguite abusivamente, della “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale. In caso contrario, non è possibile regolarizzare nulla.
Gli interventi non sanabili andrebbero demoliti (se possibile) per poi procedere - eventualmente- ad una ricostruzione ( se possibile) inoltrando una nuova pratica edilizia.
Campanellino :
Se gli interventi non sanabili andrebbero demoliti...secondo la stessa logica, nel caso l'abuso consista in una demolizione, ciò che è stato demolito andrebbe quindi ricostruito? Anche se a seguito della ricostruzione non sarebbe conforme alle attuali normative?
Faccio un esempio pratico: viene demolito un muro di separazione tra bagno e antibagno. Non essendo conforme (per assenz di antibagno) si dovrebbe ripristinare lo stato originario, quindi ricostruire il muro tale e quale. Ma magari ad oggi questo implica che avrei un bagno sottodimensionato rispetto alla normativa. Quindi che faccio?
d.n.a. :
quoto gioma Campanellino, la doppia conformità è attuale e al momento dell'abuso (tralascio la disanima su quale sia il momento di esecuzione dell'abuso, e come stabilirlo/verificarlo)
lo stato difforme puo riguardare anche opere non fatte, rispetto ad una autorizzazione, nel tuo esempio, se tu hai un bagno autorizzato con antibagno, e il bagno è di dimensioni inferiori al previsto attuale, comunque se hai il muro sei non in stato di abuso, in quanto sei conforme allo stato autorizzato, che benchè attualmente non in regola, è comunque autorizzato.
diverso è la doppia conformità, che non può essere eseguita con opere (ci sono sentenze in merito) ma molti comuni comunque permettono, ad ogni modo la doppia conformità prevede appunto che un'opera difforme, debba essere regolare, sia al momento dell'esecuzione che al momento attuale.
Campanellino :
Ok quindi se non sussiste la doppia conformità va ripristinato lo stato autorizzato, a costo di ripristinare uno stato ad oggi non conforme. A meno che il comune non autorizzi la sanatoria con opere contestuali, nel qual caso è possibile inserirle in sanatoria assieme (o in modifica) a quelle già eseguite abusivamente, in modo da arrivare alla conformità, giusto?
Ma nel primo caso (opere non sanabili perché non conformi) qualora la demolizione/ripristino non venga disposto dal comune, con quali modalità deve eseguirlo il proprietario?
d.n.a. :
Giusto Campanellino, è così.
nel primo caso, la casistica non mi è mai capitata, ad intuito direi che esegue i lavori e basta se il comune non ha disposto il ripristino (con conseguente sanzione ricordo), ma della cosa non sono sicuro in merito.
Campanellino :
Esatto anche io ho pensato che il proprietario agisce e basta, anche se mi sembra strano non sia prevista nemmeno una comunicazione visto che, soprattutto nel caso di lavori in vista (es apertura/chiusura di porte o finestre) un controllo può sempre capitare...e vai a spiegare che stai eseguendo opere per tornare allo stato autorizzato! Però sulla normativa finora non ho trovato finora indicazioni in merito...
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