roberto : [post n° 425946]

quesiti dduo 2456/2017


Buongiorno sono un architetto e sto seguendo i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni condomini in Milano.
Vi chiedo gentilmente un chiarimento sul punto 3.3. lettera c del DDUO 2456/2017, dove si parla della deroga sulla pavimentazione.

Riassumo di seguito i tratti in comune dei condomini, anni ’50 e primi anni’60, che mi trovo ad affrontare (IMG 20190617 143328.jpg9 e IMG20190722 140531.jpg).

Le facciate risultano finite ad intonaco (ammalorato in alcuni punti) frequentemente abbinato ad estese porzioni rivestite in elementi ceramici (tesserine) ed elementi in cotto paramano e saranno oggetto di rifacimento .

Mentre le “tesserine”( foto IMG 20190722) risultano incollate su una superficie omogenea e possono essere rimosse senza danneggiare in maniera significativa lo strato sottostante e quindi ritengo possano essere considerate come semplice “strato di finitura” rimuovibile in deroga, il discorso sugli elementi in cotto è più complesso.
Tali elementi di cotto, di forte spessore e sagomati in modo articolato (foto DSC04732.jpg), sono stati in origine posati con malta di calce e, spesso, non solo la stessa non aderisce più agli elementi decorativi ma anche al sottostante supporto, sia esso mattone forato sia esso telaio in cls.

In pratica abbiamo visto che rimuovendo campioni di cotto si rimuove uno strato di malta di calce di 3/4 cm, talvolta sino alla superfice sottostante .

In uno specifico caso, sugli elementi in paramano, sono state eseguite n.6 prove a strappo che al 50% dei casi hanno dato un risultato al di sotto del limite inferiore di tenuta e nei restanti appena superiori a tale limite.

Da più parti mi è stato eccepito che quanto descritto nella deroga sulla ceramica delle pavimentazioni, può essere estesa e considerata valido per tutti i rivestimenti verticali, in quanto lo strato finale del rivestimento, anche se verticale, non contribuisce in modo efficace all’isolamento.

Pertanto i quesiti sono i seguenti.
1) L’eliminazione del rivestimento in cotto paramano dalla facciata, per uno spessore minimo previsto di 2-4 cm circa, rientra nelle ipotesi di deroga previste dalle FAQ di infrastutture Lombarde 6.2.m permettendone l’eliminazione integrale dalle facciate senza che tali superfici siano considerate nel rapporto “Superficie di intervento” /”Superficie disperdente Lorda” inferiore al 10% ?
2) Qualora il rivestimento in cotto, una volta eliminato scoprisse la relativa malta di allettamento la stessa può essere considerata alla stregua dell’ “intonaco” di protezione del paramento murario sottostante?
3) Nel caso in cui, una volta eliminato il rivestimento in cotto, la sottostante malta di allettamento, considerata “intonaco”, dovesse risultare in più punti, non adesa al sottostante paramento murario o venisse asportata assieme cotto, tornerebbe a dover essere considerata nel computo del rapporto con la “Superficie Disperdente Lorda” inferiore al 10% o si può comunque procedere in deroga ?

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