Davide : [post n° 427409]

Accesso alla copertura - nuova costruzione

Leggendo il regolamento d'igiene lombardia, vedo che nelle nuove costruzioni deve essere previsto uno sbarco permanente in copertura per la manutenzione. Sbaglio o questo significa dover realizzare un lucernario?
ponteggiroma :
a mio avviso vuol dire solamente che deve essere permesso l'accesso in sicurezza a tutta la copertura, quindi: linee vita, parapetti, ecc... oltre naturalmente ad un punto d'accesso, sia esso: abbaino, balcone, lucernario o altro
Albo :
Non necessariamente si possono prevedere anche altre tipologie ma come dice ponteggi deve essere in sicurezza e in caso di condominio da spazio condominiale.
Certo il passouomo è probabilmente la soluzione più semplice, ma deve avere area minima 0.5 mq e lato minimo 0.70 con ancoraggio in uscita.
Davide :
si quello che non mi era chiaro era se una scala mobile può essere usata come via di accesso, ovviamente poi sulla copertura ci saranno ganci etc...
ArchiFish :
Certo che è possibile e deve essere indicato sul progetto della linea vita. Anche perchè esistono edifici il cui accesso alla copertura può avvenire fisicamente solo dall'esterno. L'importante è che lo sbarco in copertura avvenga da apprestamenti che consentano effettivamente lo sbarco (non le PLE, ad esempio), ma questo è un problema di responsabilità in materia di sicurezza. Come raggiungere la copertura non è questione progettuale. L'importante è far trovare ove indicato i dispositivi di aggancio.
ponteggiroma :
non credo archifish in quanto anche l'accesso dovrebbe essere in sicurezza e siccome le scale a pioli non sono considerate sicure, credo che le suddette non siano utilizzabili
ArchiFish :
D.Lgs 81\2008
Titolo IV, Capo II, sez. II, art. 113 comma 2 (scale) ed allegato IV
Ci sono tutte le indicazioni su come possono e devono essere le scale.
A quanto ricordo, in tema di sicurezza, nulla vieta, se conformi alla normativa, di impiegarle per l'accesso alla copertura (possono essere anche fisse, ad esempio su certi capannoni o banalmente, sui tralicci delle linee aeree). In ogni caso sarebbe corretto identificare il tipo di scala a pioli, poichè lo sono anche quelle fornite come accessorio dei ponteggi e risultano perfettamente a norma.
Solitamente, in tema di sicurezza si tende a scegliere il dispositivo più idoneo anche in funzione del tipo di lavoro da svolgere. La scala a pioli (intesa come scala trasportabile) può essere la scelta idonea, ad esempio, per un antennista, poichè con un paio di salite e di discese ed un numero limitato di attrezzi (magari trasportati in cintura), con una permanenza in copertura temporalmente limitata, è in grado di ultimare la propria prestazione.
Diverso è il caso di un cantiere della durata di più giorni che coinvolge diversi operai (installazione fotovoltaico o ripassatura manto in coppi, ad esempio). In questo frangente la scala trasportabile, in caso di controlli, verrà quasi sicuramente contestata poiché la scelta migliore dovrebbe essere un castello di ponteggio, magari idoneo allo scarico ed al deposito di materiali ed attrezzature. L'importante sarebbe evitare il malcostume di impiegare dispositivi per la salita che siano idonei al lavoro in quota, ma assolutamente non "certificati" per lo sbarco.
Questo, per lo meno, è quanto mi hanno raccontato ai vari cosi ed aggiornamenti in tema di sicurezza.
Indipendentemente da tutto ciò, resta assolutamente possibile la progettazione di un sistema di linea vita + rinvii che preveda l'accesso esterno, ad esempio, dalla falda più bassa della copertura. Per fortuna, aggiungo, perchè sarebbe impensabile che tutti i fabbricati nuovi oppure oggetto di interventi sulla copertura, prevedessero obbligatoriamente aperture in falda (penso sempre, ai capannoni o ad edifici con grandi luci e grandi altezze interne).
eli71 :
Esistono ance normative regionali. Ad esempio in Emilia Romagna è obbligo installare la linea vita nel caso di nuove costruzioni, interventi in copertura soggetti a SCIA e interventi sulle facciate vetrate dei fabbricati.I percorsi e gli accessi devono essere fissi (quindi niente scale a pioli), i lucernari devono avere cartteristiche minime (larghezza minima 70 cm e area libera di passaggio minimo 0,50 mq).
ArchiFish :
@eli71
Dici bene per quanto concerne le prescrizione dell'Emilia Romagna e le dimensioni minime delle finestre a tetto per l'accesso in copertura. Sbagli, invece, quando sostieni che l'accesso in copertura non possa avvenire dall'esterno e con apprestamenti quali scale, ponteggi, ecc (purchè a norma). Gli accessi devono essere identificati su apposita planimetria, i punti di ancoraggio devono essere fissi (ovvio), ma il come raggiungerli è un'altra storia. La scala, il trabattello, il ponteggio, ecc non sono punti di accesso, sono modalità.
Si tratta di stabilire dove sia il punto di accesso alla copertura è da lì predisporre una serie di sistemi d'aggancio fissi che conducano fino alla linea vita. Come, del resto, dovresti fare se l'accesso fosse da un lucernario o se la copertura fosse tanto ampia da rendere insufficiente il cavo sul colmo.
Ribadisco che da un punto di vista progettuale è sufficiente attenersi alla normativa, ergo indicare da dove si accede (velux, abbaino, sporto di gronda, ecc), luogo che coinciderà con l'inizio del "percorso" provvisto di ancoraggi. Il sistema che si intende adottare per accedervi in caso di intervento è questione di normativa in tema di sicurezza (D.Lgs 81\2008) e responsabilità del datore di lavoro e/o committenza.
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