lorenza : [post n° 427666]

documenti da presentare fine lavori SCIA

ciao a tutti
quali sono esattamente i documenti da presentare per la fine lavori in un appartamento in cui ho fatto il cambio di destinazione d'uso da negozio a appartamento?
la variazione catastale va ovviamente fatta prima della fine lavori , giusto?
grazie!
paoletta :
La variazione catastale va fatta entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Devi presentare una S.C.A. con tutta la documentazione obbligatoria: conformita' al progetto presentato e prosciugatura dei muri, certificato di collaudo statico o dichiarazione sostituiva, dichiarazione barriere architettoniche, dichiarazione norme igienico sanitarie, conformita' impianti, dichiarazione in merito al risparmio energetico (192/05 e ss.mm.ii.), ape, variazione catastale e ogni altra certificazione o autorizzazione di altri enti se necessari.
Lorenza :
Non posso fare la variazione catastale e poi dare la fine lavori?
È una scia per cambio destinazione d uso
paoletta :
Non lo dico io, ma la normativa (che ti suggerisco di leggere).
Tu poi, sei libera di fare come vuoi.
desnip :
Scusa paoletta, ma lei può tranquillamente dare la fine lavori. La SCA va presentata poi entro 15 giorni...
paoletta :
Infatti lei parlava di variazione catastale prima della fine lavori
delli :
Agibilità va presentata ai sensi art 24 del DPR 380/2001 ovvero nei casi dei seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 (ovvero: condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati)
ERGO: se rientri in uno dei sopra citati casi presenti Segnalazione Cetificata di Agibilità, diversamente solo la fine lavori con collaudo finale della SCIA e scheda catastale di variazione ai sensi art. 23 comma 7 DPR 380/2001
bye
desnip :
Secondo me se si fa un cambio d'uso, l'agibilità va chiesta. Le condizioni di igiene, salubrità, ecc., sono diverse tra quelle richieste per una casa e quelle per un'attività commerciale...
paoletta :
Ma e' ovvio che va presentata la segnalazione certificata di agibilita'
delli :
io per cambio destinazione da residenza a ufficio e da negozio a residenza non ho presentato agibilità e non mi è stata richiesta... per passagio da deposito a residenza invece, ovviamente, si (fatto vespaio e tutti gli impianti)
poi fate come volete ma l'art 24 del DPR 380/2001 è chiarissimo quindi paoletta non sono d'accordo: non è assolutamente ovvio che va presentata la segnalazione certificati di agibilità
bye
desnip :
Scusa, ma una cosa sono i requisiti per il bagno di un negozio, altra quelli per il bagno di una casa... Solo per fare un esempio, senza considerare altri aspetti. Quindi è ovvio che cambiano.
paoletta :
quoto desnip.
e citando quello che hai scritto al punto c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 (ovvero: condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati)
mi vuoi dire che cambiando destinazione da negozio ad abitazione non vai a modificare nessuna delle condizioni scritte?
delli :
Dunque: non ho detto che il cambio di destinazione non necessita, a prescindere, di richiesta (oggi segnalazione) di agibilità ma semplicemente che NON è un intervento che rende obbligatoria tale richiesta (Segnalazione) di agibilità.
E questo perchè il DPR 380/2001, all'art. 24, specifica in quali casi va richiesta l'agibilità.... il cambio di destinazione non è tra questi.
Ci sono casi di cambio di destinazione CHE NON MODIFICANO i requisiti di cui al comma 1 pertanto l'agibilità, io, non la presento. E quando ho fatto questa valutazione tecnica e specifica di questi requisiti il Comune non mi ha richiesto la presentazione dell'agibilità.
Ci sono, di contro, interventi che non cambiano la destinazione ma sono talmente "importanti" per quanto riguarda i requisiti di cui sopra che necessitano anche la finale segnalazione di agibilità: la valutazione sta al tecnico.
Io, personalmente, faccio una valutazione puntuale per ogni intervento e agisco di conseguenza, valutando secondo i criteri del DPR, incrociandolo con il regolamento d'igiene e le varie norme d'indirizzo.
Poi ognuno faccia come meglio crede....
bye
paoletta :
Ma per piacere, ci si nasconde dietro cavilli legislativi.
Forse solo il cambio di destinazione da ufficio ad abitazione NON MODIFICA i requisiti di cui al comma 1.
Fai andare i proprietari di quell'abitazione che ieri era un negozio da un notaio per la stipula di un rogito e vedi come ti risponde, altro che importanti o valutazioni personali del tecnico.
delli :
Francamente non capisco l'ostilità nei confronti di quanto da me affermato.
Potrai anche chiamarli, in tono dispregiativo, "cavilli legislativi" ... per quel che mi riguarda la considero "analisi qualitativa della norma" e ti assicuro che è una prassi (valutare nel merito la norma) che non mi ha mai messo in difficoltà con gli uffici tecnici, con i notai, con i colleghi, con gli avvocati e ogni qual volta ho avuto un ruolo come ctp, ctu o consulente generico di chiccesia.
Per la cronaca, inoltre, la capacità di valutare una norma è quella che viene apprezzata dai colleghi che si rivolgono a me per un confronto di interpretazione delle definizioni o delle applicazioni delle norme in genere. E, sempre per la cronaca, quando ho iniziato a lavorare io, l'agibilità (allora abitabilità per il residenziale) veniva rilasciata dopo il sopralluogo del tecnico comunale con il funzionario dell'asl (allora ussl), giusto per dirti che non sono del mestiere da un paio di anni, se sai di che periodo sto parlando.
Ribadisco: ho semplicemente affermato che la norma (art 24) non prevede il cambio di destinazione come intervento che rende obbligatoria la presentazione della segnalazione di agibilità.... e poi, come sempre, che ognuno faccia le valutazioni che ritiene più opportune e agisca di conseguenza!
bye
desnip :
Delli cara, perdonami, sai quanto ti stimo e ti considero un riferimento, quindi non voglio fare nessuna polemica... :-)
Però obiettivamente, l'art. 24 al comma 2 individua i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
In quella lettera c) può starci il mondo intero, non è che sono puntualmente indicati tutti i tipi di interventi e, ovviamente, non è citato il cambio d'uso. Può essere quello il caso che richiede una nuova agibilità, come può esserlo anche una semplice manutenzione nei casi da te descritti.
paoletta :
ti farei parlare con il dirigente dell'ufficio urbanistica con il quale mi interfaccio per lavoro e ti assicuro che non sarebbe nella tua stessa posizione.
delli :
Appunto desnip... rileggi i post precedenti: io ho scritto che la valutazione se serve o meno l'agibilità è QUALITATIVA sul tipo di intervento (art 24 comma 1) e non semplicemente perchè si fa un cambio di destinazione... le risposte e i commenti sono stati del tipo: "non dire cazzate" ! è ovvio che cambio d'uso=agibilità !
Mi sono permessa di dissentire.... e sono diventati "cavilli legali" che un qualunque notaio respingerebbe (sich!)
Ti faccio un esempio reale: nell'arco di meno di 15 anni un mio cliente ha comprato un negozio, poco dopo ha fatto un cambio di destinazione senza opere da negozio a ufficio.... dopo qualche altro anno ha fatto pratica per fare parete che identificava saletta riunioni.... un paio di anni fa ha comprato il negozio da parte al suo (più grande) dove ha fatto il nuovo ufficio e in quello vecchio ha fatto un cambio di destinazione da ufficio ad appartamento, con demolizione della parete "sala riunione" e nuova parete per identificare una camera di dimensioni leggermente più grandi della sala riunioni, l'antibagno l'ha unito al bagno, ci ha messo una doccia e ha realizzato un nuovo anti bagno.
Di tutti questi passaggi non ha fatto mai agibilità (lui come proprietario e io come tecnico): impianto riscaldamento centralizzato non cambiato... muri prosciugati e asciutti sia prima che dopo... impianto elettrico rifatto anni prima come manutenzione... nessuna opera strutturale... barriere architettoniche era addirittura accessibile, ora gli serve "solo" adattabilità. Mi dici quali condizioni di "sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti" ho modificato da rendere necessaria l'agibilità?
Nessuna. E infatti il collega dell'ufficio tecnico era concorde con me e non mi ha richiesto l'agibilità.
Ti faccio un altro esempio: manutenzione straordinaria di un appartamento e lo stravolgi: nuova disposizione dei locali, rifai tutti gli impianti (termico ed elettrico), magari anche un nuovo bagno con nuovo scarico.... io magari un pensiero di fare nuova agibilità me lo faccio: l'ufficio tecnico mi dice che per loro la manutenzione straordinaria non richiede l'agibilità e non la vuole. Chiudo la pratica dichiarando conformità dell'eseguito con autorizzato e fine.... Tanto le conformità degli impianti al committente vengono comunque rilasciate (anche se non consegnate al Comune per agibilità)
Questo per dire che per ogni intervento devi fare una valutazione nel merito delle opere fatte... se poi però il Comune ti chiede lo stesso l'agibilità (anche se non sarebbe necessaria) oppure non la vuole (anche se magari servirebbe) ci si adegua... e amen!
Nello spirito, comunque, di confronto e condivisione di pareri ed esperienze... non essere d'accordo ci sta anche, ma certi commenti ricevuti in questo post li ho trovati fuori luogo...
Buon fine settimana ;-)
bye
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