CRArch : [post n° 428104]

intervento di ristrutturazione edilizia

Buongiorno, devo presentare un progetto di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione. L'abitazione è composta catastalmente da due particelle differenti ma fisicamente si presenta come un unico corpo di fabbrica.
Prima di presentare il progetto sarà necessario procedere preventivamente all'accorpamento delle due unità immobiliari?
Oppure posso presentarlo trattandolo come un' unico corpo di fabbrica ma composto da due unità immobiliari?
ArchiL :
Ciao, dunque se ho capito bene stai dicendo che al catasto sono considerate come due unità separate, cioè le piante catastali delle due unità non sono collegate tra di loro e quindi hanno due accatastamenti e due subalterni differenti, giusto? Ma nella realtà le due unità risultano accorpate cioè esiste un passaggio che collega entrambe le unità, corretto? Perché se fosse cosi penso che prima di presentare il progetto andrebbe fatta una pratica di sanatoria in quanto l'accorpamento non è mai stato dichiarato in Comune e quindi risulterebbe come abuso e necessita quindi di un pagamento di una sanzione (che se non riguarda parti strutturali è di 1000€) e poi una volta sanato si può presentare il progetto di ristrutturazione. A fine lavori di ristrutturazione andrà poi ovviamente rifatto nuovamente l'accatastamento.
CRArch :
Esatto. La sanatoria da pagare dovrebbe essere 516 euro. Potrei presentare un progetto unico in sanatoria di accorpamento e ristrutturazione e successivamente accatastare.
ArchiL :
Sì in questo caso magari puoi fare direttamente un'unica pratica
delli :
la sanatoria non deve avere opere di ristrutturazione ma solo opere da sanare: quindi prima sani e poi ristrutturi
tieni presente che forse ti potrebbe convenire mantenere due unità separate perchè, ai fini della ristrutturazione, il numero di unità immobiliari di partenza ti consente di ottenere la somma delle detrazioni (quindi 96.000x2 al 50%) anche se poi il tuo progetto di ristrutturazione rende unica l'unità
verifica anche che la situazione catastale sia conforme a quella autorizzata dal punto di vista edilizio
bye
CRArch :
Ma così dovrei fare tre pratiche: due di ristrutturazione per le singole unitá immobiliari e poi la pratica per l'accorpamento
delli :
no, perchè? la tua pratica di ristrutturazione (che poi sarebbe manutenzione straordinaria - vedi art 3 comma 1 lettera b DPR 380/01) prevede la fusione delle due unità immobiliari e le relative opere all'interno ai due piani
bye
CRArch :
In una delle unitá immobiliari è previsto un nuovo bagno di progetto, quindi non può essere una manutenzione strao ma una ristr. L'atra unitá e composta da due stanze per un totale di 25mq. Le unitá risalgono al 1860 è presente solo una planimetria catastale del 1939. Dovrei chiedere al dirigente se posso fare una pratica unica di accorpamento e ristrutturazione. La sanatoria dovrei comunque farla perchè allo stato dei luoghi è presente un volume di 5 mq in diffirmitá rispetto alla planimetria del 39. Quello che vorrei fare è un unica pratica che includa tutto cioè um permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell art.36 dpr 380, accorpamento delle due unitá imm e interv di ristrutturazione edilizia
delli :
-formazione di nuovo bagno NON è ristrutturazione ma manutenzione straordinaria
-sanatoria NON può prevedere opere ma regolarizzare la situazione di fatto, per tutto quanto è sanabile... quello non sanabile va rimosso/demolito/ripristinato prima della sanatoria
-quando hai sanato la situazione in essere fai pratica per il tuo progetto (fusione o accorpamento o nuovo bagno o quello che ti serve etc etc)
bye
CRArch :
Ok, ti ringrazio.
Ma siccome tra le due unitá è presente una apertura che le mette in comunicazione non presente nella planimetria catastale potrei richedere un pdc in sanatoria per l'accorpamento delle due unitá oltre che il volume giá realizzato ma non autorizzato (sanabile perchè conforme allo strumento urbanistico)e successicamente una volta rilasciato il pdc presentare una nuova pratica per ristritturazione, manutenzione strao ecc
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