paola : [post n° 432029]

ABUSO EDILIZIO 1974

Salve vorrei avere, se fosse possibile, un consiglio da esperti. Causa decesso del padre io ed i miei fratelli abbiamo ereditato una casa strutturata con 2 appartamenti uno sopra e uno sotto. Nel lontano 1974 su questa casa, che all'origine era un corpo unico con una scala interna che collegava entrambi i piani, dando incarico ad un geometra il quale si era occupato nell'abbattimento della scala interna per realizzarla all'esterno con tanto di autorizzazione da parte del comune del paese e delll'usl, ora in occasione di ristrutturare l'immobile, abbiamo scoperto che su quella scala non era mai stata comunicata al comune il fine lavoro. Purtroppo ora per poter sanare la cosa mi tocca dover sborsare totalmente ca. 5.000 euro, con tanto di geometra, il quale a rispetto sarebbe la cifra piu' bassa,( CIL 2.000 + accatastamento delle unita' 1.000 + il geometra 1.500 + iva ) ma la mia domanda sorge spontanea ...se si da incarico ad un perito anche nel 1974 non era di competenza dello stesso la comunicazione di inizio e fine lavori? Suppongo di si ...e per questo ho scritto direttamente a lui per saperne in merito e piu' che altro per vedere se l'onere fosse tutto di mia competenza . Mi deve ancora rispondere...quindi suppongo e mi lascia molto perplessa la loro correttezza. Consiglio cosa potrei fare? GRAZIE per chi mi rispondera'
FranzArch :
Signora Paola senza le carte per le mani non ci è possibile stabilire cosa potrebbe fare.
Io posso dirle che bisogna vedere bene che titolo è stato presentato all'epoca e perchè non vi è il fine lavori. Una volta stabilito questo si potrà procedere vagliando le relative possibilità. Io rimango estremamente perplesso circa la possibilità di chiudere i lavori oggi ma ripeto dovrei vedere le carte.
Le dico comunque che una scala esterna (ipotizzo in muratura) è un opera sottoposta a genio civile e l'eventuale sanatoria passerebbe da un accertamento di conformità(ove possibile). Essendoci però di mezzo il genio civile, si va dritti con la denuncia (penale) e, in genere, la relativa sanzione.
Molto brevemente e sintetizzando molto, queste condizioni spesso e volentieri è molto più conveniente (economicamente parlando) trattarle con un ripristino dello stato dei luoghi e successiva realizzazione exnovo (con tutte le autorizzazioni del caso) della scala esterna.

Mi preme inoltre sollevare qualche perplessità circa le prestazioni del geometra. Queste situazioni non si risolvono con una CIL?!?!? ed un accatastamento quindi non so. Se si è espressa male è un conto, altrimenti vada a fondo alla questione e capisca bene che iter intenda fare il geometra, ed eventualmente valuti se è il caso di avere una seconda consulenza perchè l'iter per sanare è quello che le ho riassunto a meno di appigli legati alle carte già presentate...ma comunque non ci vorrebbe alcuna CIL. Attenzione quindi.
paola :
si ha ragione si tratta di una scia in sanatoria per 1.500 ammenda 2.000 frazionamento .catastale. x 2 usi 1000. Come carte fisicamente non ho nulla in quanto il geometra ha provveduto lui ad informarsi c/o il catasto per vedere se questa scala effettivamente era o no abusiva...il risultato e' che il progetto era stato presentato e firmato da questo altro geometra nel 1974 e suppongo ...come mi ha anche il mio geometra puntualizzato che se c'e' un progetto ovvio che si passa alla realizzazione. La mia domanda sorge spontanea in quanto non sono del settore ma eticamente parlando ogni professionista dovrebbe svolgere il lavoro sia nella fase iniziale, ricordando che il progetto e' stato firmato da lui steso, che a lavori finiti.
archspf :
Secondo le disposizioni normative vigenti, a partire dal DPR 380/2001, la dichiarazione di fine lavori è resa obbligatoriamente e congiuntamente dall'interessato (committente titolare dell'autorizzazione) e dal direttore dei lavori, unitamente al certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. Non vi è però una specifica menzione (parlando di Permesso di Costruire, poiché attualmente per le SCIA ci possono essere dei rimandi all'articolo 23, comma 7) riguardo alla possibilità ed alla entità della sanzione per "mancata" o "tardiva" dichiarazione.

Purtuttavia la circostanza (omessa presentazione nei termini di scadenza del Permesso, Dia, Scia ecc.) comporta, praticamente, la decadenza del titolo abilitativo (che diviene, dal punto di vista giuridico, inoperante), e dunque il fatto che la realizzazione addiviene per questo motivo opera "difforme" o peggio "in assenza di titolo".
Questo si verificherebbe "oggi" ovvero dall'introduzione del testo unico. Non mi sono purtroppo noti fatti o circostanze che riguardano norme di ormai 46 anni fà.

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Fermo restando quanto già detto e dell'interesse in solido tra committente e progettista, la Corte di Cassazione Penale ha chiarito recentemente che:
«la mancanza della presentazione del modulo di fine lavori determina l’impossibilità di accertare la regolarità del bene immobile ai fini della sua commerciabilità.»
Tutto questo si rilegge nella sentenza 18/06/2019, n. 16288 dove viene di fatto confermata la responsabilità del professionista che ometta l'obbligo informativo verso il proprio committente, ed abbia certificato la regolarità delle opere senza "preoccuparsi" della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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Casi analoghi accaduti a Roma sono stati "risolti" con una comunicazione tardiva alla quale il Comune ha richiesto, appellandosi al citato art. 23 che rimanda al 37 comma 5, l'ammenda di 516€ (regime di ex DIA/SCIA), ma non essendoci un riferimento certo rimane solo una ipotesi.

Di qui ed alla luce anche del suo ultimo messaggio, si può desumere che l'iter che le è stato proposto, apparentemente corretto nel giudizio del collega, si riferisce ad una Sanatoria edilizia (SCIA in Sanatoria) e ravvedimento operoso Catastale, al quale eventualmente è sfuggita (da aggiungere) la procedura per il Genio Civile.
Ribadendo e concordando con quanto il collega @FranzArch le ha esaustivamente riportato, il fatto di specie, infatti, contempla anche questioni di natura Statico-Strutturale che vengono trattate in sede separata e solo in determinati casi (dispositivo della doppia conformità: l'intervento dovrà rispettare le normative vigenti al momento della sua realizzazione e quelle attuali).
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